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assicura un idoneo filtro a tutela dei segni distintivi dell’imprenditore . Infatti, la violazione
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non è esclusa dalla circostanza che l’utilizzo del nome a dominio sia avvenuto previa
autorizzazione dell’apposita autorità preposta alla registrazione, in quanto tra i compiti della
R.A. non vi è quello di verificare l’eventuale conflitto tra il domain name e la disciplina dei marchi
e degli altri segni distintivi .
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3.2 I nomi a dominio nel diritto industriale
Nel diritto industriale i nomi a dominio svolgono due funzioni: una prima funzione
tecnica, di indirizzo, quindi di individuazione del computer collegato alla rete, e una seconda
funzione di segno distintivo . La natura distintiva del nome a dominio è stata via via
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riconosciuta dalla giurisprudenza nazionale, prima di essere definitivamente sancita dal Codice
della Proprietà Industriale del 2005.
Il primo caso in cui una corte italiana ha dovuto esprimersi a riguardo è avvenuto nel
1996, quando il Tribunale di Bari ancora negava la funzione distintiva dei nomi a domino,
considerandoli un semplice codice di accesso ai servizi telematici, probabilmente simile ad un
numero telefonico, ma sicuramente non ad un segno distintivo. Già nel 1997, tuttavia, il
Tribunale e la Corte d’Appello di Milano, relativamente al caso “amadeus.it”, contribuivano a
superare questa tendenza, assimilando il nome a dominio all’insegna. Il Tribunale, in
particolare, si esprimeva nella maniera seguente: La particella .it, che indica il TLD deve ritenersi priva
di attitudine distintiva in quanto relativa alla mera localizzazione geografica dell’elaboratore. Tuttavia il
domain name presenta affinità con la figura dell’insegna, in quanto il sito configura il luogo virtuale ove
l’imprenditore contatta il cliente al fine di concludere con esso il contratto. Va inibito, in quanto integra
contraffazione del marchio Amadeus, l’utilizzo della denominazione amadeus.it quale domain name di un sito
internet destinato ad ospitare offerte di servizi commerciali di natura analoga a quelli prestati dalla società
titolare del marchio predetto.
Su un terreno ormai spianato, nel 2003 il Tribunale di Bergamo confermava in maniera
decisa questo indirizzo nella sentenza del 3 marzo, che dichiarava illecita la registrazione del
nome a dominio armani.it da parte del signor Luca Armani, in ogni caso estraneo alla nota
84 Corte d’App. Firenze, 9 settembre 2005, sez. I.
85 Trib. Modena, 17 giugno 2003, in ITALIANA PETROLI S.R.L. c. Michele Capoccia.
86 Cfr. TOSI, Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in internet: dal classico «domain grabbing» all’innovativo «key-word»
marketing confusorio, in RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE, fasc. 4-5, 2009, pag. 387.
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