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assicura un idoneo filtro a tutela dei segni distintivi dell’imprenditore . Infatti, la violazione
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            non  è esclusa dalla circostanza che l’utilizzo del nome a dominio sia avvenuto previa
            autorizzazione dell’apposita autorità preposta  alla registrazione, in quanto  tra i compiti della

            R.A. non vi è quello di verificare l’eventuale conflitto tra il domain name e la disciplina dei marchi

            e degli altri segni distintivi .
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            3.2  I nomi a dominio nel diritto industriale



                   Nel diritto industriale i  nomi a dominio  svolgono due funzioni: una prima funzione
            tecnica, di indirizzo, quindi di individuazione del computer collegato alla rete, e una seconda

            funzione di  segno distintivo . La natura  distintiva del nome a  dominio è  stata via via
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            riconosciuta dalla giurisprudenza nazionale, prima di essere definitivamente sancita dal Codice
            della Proprietà Industriale del 2005.

                   Il primo caso in cui una corte italiana ha dovuto esprimersi a riguardo è avvenuto nel

            1996, quando il Tribunale di Bari ancora negava la  funzione distintiva dei nomi a domino,

            considerandoli un semplice codice di accesso ai servizi telematici, probabilmente simile ad un

            numero telefonico, ma sicuramente non ad  un segno  distintivo.  Già nel 1997, tuttavia, il
            Tribunale e la Corte d’Appello di Milano, relativamente al caso “amadeus.it”, contribuivano a

            superare questa tendenza, assimilando il nome a dominio all’insegna. Il  Tribunale, in

            particolare, si esprimeva nella maniera seguente: La particella .it, che indica il TLD deve ritenersi priva
            di attitudine distintiva in  quanto relativa alla mera localizzazione geografica dell’elaboratore. Tuttavia il

            domain name  presenta affinità con la figura dell’insegna, in quanto il sito configura il  luogo virtuale ove

            l’imprenditore contatta il cliente al  fine di concludere con esso il contratto. Va inibito, in quanto integra

            contraffazione del marchio Amadeus, l’utilizzo della denominazione amadeus.it quale domain name di un sito
            internet destinato ad ospitare offerte di servizi commerciali di natura analoga a quelli prestati dalla società

            titolare del marchio predetto.

                   Su un terreno ormai spianato, nel 2003 il Tribunale di Bergamo confermava in maniera

            decisa questo indirizzo nella sentenza del 3 marzo, che dichiarava illecita la registrazione del
            nome a  dominio armani.it da parte del  signor Luca Armani, in ogni caso estraneo alla nota


            84   Corte d’App. Firenze, 9 settembre 2005, sez. I.
            85   Trib. Modena, 17 giugno 2003, in ITALIANA PETROLI S.R.L. c. Michele Capoccia.
            86   Cfr. TOSI, Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in internet: dal classico «domain grabbing» all’innovativo «key-word»
               marketing confusorio, in RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE, fasc. 4-5, 2009, pag. 387.



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