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medicali contraffatti , la fornitura, l’offerta di fornitura e il traffico di prodotti medicali
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contraffatti, laddove commessa intenzionalmente 61 , e la falsificazione di documenti, se
commessa intenzionalmente . La criminalizzazione di queste condotte, insieme a quelle
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corrispondenti ai reati affini , deve accompagnarsi con la previsione di sanzioni effettive e
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proporzionate, sia civili che penali. Qualora le condotte siano poste in essere da persone fisiche,
gli ordinamenti nazionali dovranno prevedere pene privative della libertà personale , mentre
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nel caso di persone giuridiche, dovranno comprendere interdizione temporanea o permanente
dall’esercizio di attività commerciale, collocamento sotto sorveglianza giudiziaria, ordine di
liquidazione giudiziale .
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In tema di commercio online, la Convenzione fornisce numerose chiavi di lettura
riguardanti la competenza giurisdizionale: essa, infatti, stabilisce che le parti hanno competenza
qualora il reato sia commesso all’estero da un proprio cittadino, o da una persona abitualmente
residente nel suo territorio , e introduce una circostanza aggravante qualora i reati relativi a
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forniture e offerte di fornitura siano stati commessi facendo ricorso a mezzi di distribuzione su
larga scala, come sistemi informatici, incluso internet . Nell’ambito della prevenzione , infine,
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la convenzione MEDICRIME prevede che le parti elaborino accordi con soggetti come Internet
service provider.
Un altro modello legislativo da analizzare è quello dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il
controllo della droga e la prevenzione del crimine, UNODC. Esso rappresenta uno strumento
flessibile, che uno stato membro può adottare e seguire nell’ordinamento interno; prevede
misure specifiche sul contrasto a medicinali contraffatti sulla scia della Convenzione
MEDICRIME, e trattando maggiormente il coinvolgimento di gruppi criminali organizzati,
ispirandosi alla Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale, del
2003. In questo caso, infatti, oltre a criminalizzare fattispecie analoghe a quelle previste dalla
convenzione MEDICRIME, si penalizzano anche la mera partecipazione ad un gruppo
criminale organizzato e l’intralcio alla giustizia. In riferimento al commercio elettronico di
60 Art. 5 della Convenzione Medicrime.
61 Art. 6 della Convenzione Medicrime.
62 Art. 7 della Convenzione Medicrime.
63 Art. 8 della Convenzione Medicrime: la produzione, lo stoccaggio, l’importazione, l’esportazione, la fornitura,
l’offerta di fornitura, l’immissione in commercio di medicinali senza autorizzazione, qualora sia richiesta dalla
legislazione nazionale, e di dispositivi medici che non rispondono a requisiti di conformità, qualora siano
richiesti dalla legislazione nazionale.
64 Art. 12.1 della Convenzione Medicrime.
65 Art. 12.2 della Convenzione Medicrime.
66 Art. 10.1.d della Convenzione Medicrime.
67 art. 13.d della Convenzione Medicrime.
68 art. 19 della Convenzione Medicrime.
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