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Un medicinale, infatti, può essere contraffatto per l’utilizzo di sostanze diverse rispetto a

            quelle previste nel farmaco originale, ma può essere alterato anche tramite l’utilizzo di dosaggi
            diversi delle sostanze idonee. La contraffazione può ancora  sostanziarsi nell’assenza totale  o

            parziale di principio attivo, nell’utilizzo di eccipienti o ingredienti dannosi per la salute, nell’uso

            di materiali di più scarsa qualità o nel confezionamento disattento, che porta poi ad alterazioni

            dannose per la salute. Le motivazioni per cui la vendita di farmaci contraffatti si dirama anche
            su internet  sono diverse: la possibilità di estendere la rete di compravendita a livello

            transnazionale, l’abbattimento dei costi, la larga  scala  di consumatori  verso i quali ci  si può

            rivolgere e la possibilità di agire in quasi anonimato sono solo alcune di queste.

                   La disciplina nazionale in materia è piuttosto puntuale, andando a definire le tipologie di
            farmaci vendibili online, le condizioni a cui i soggetti autorizzati devono sottostare, oltre a uno

            strumento di identificazione di tali soggetti, che è il Logo Identificativo Nazionale .
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                   In ambito nazionale, la normativa di riferimento è il Decreto Legislativo n. 219 del 24
            aprile 2006 - Attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e succ. modifiche) relativa ad un codice

            comunitario  concernente i medicinali per uso umano, e della direttiva 2003/94/CE. In

            particolare, la vendita di farmaci online è regolata dall’art. 112-quater del decreto e dalle Circolari

            emanate dal Ministero della Salute nel gennaio 2016 (0003799-26/01/2016-DGDMF-MDS-P),

            che disciplinano la procedura di richiesta di autorizzazione e le modalità di vendita online, e nel
            maggio 2016 (0025654-P-10/05/2016) a integrazione delle precedenti.

                   Secondo la normativa, in Italia è possibile vendere, oltre i prodotti parafarmaceutici e

            omeopatici, unicamente i medicinali SOP, senza obbligo di prescrizione, e OTC, Over the counter,
            ovvero quelli da automedicazione; non  è possibile, dunque, vendere online farmaci ad uso

            umano che richiedano la prescrizione medica. Limitatamente a questa categoria, poi, la vendita

            online è consentita solo ad alcune specie abilitate anche alla vendita di tipo tradizionale, ovvero

            le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
            2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero le

            parafarmacie e i così detti  “corner salute”  presenti negli esercizi commerciali della Grande

            Distribuzione, che  hanno ottenuto la licenza e l’autorizzazione alla vendita da parte del




            52   Il decreto del Ministero della Salute sul logo identificativo nazionale è entrato in vigore il 9 febbraio 2016, con
               la finalità di definire un logo riconoscibile in  tutta l’Unione europea, idoneo a identificare e verificare
               l’autenticità di ogni  farmacia o parafarmacia che metta in vendita medicinali al  pubblico a distanza, in
               conformità alle direttive e alle raccomandazioni dell’Unione europea.
               Il disegno del logo identificativo nazionale della farmacia o della parafarmacia che pone in vendita i medicinali
               online deve essere conforme al marchio combinato allegato al decreto e deve avere specifiche caratteristiche
               tecniche.


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