Page 152 - Quaderno 2017-9
P. 152
Un medicinale, infatti, può essere contraffatto per l’utilizzo di sostanze diverse rispetto a
quelle previste nel farmaco originale, ma può essere alterato anche tramite l’utilizzo di dosaggi
diversi delle sostanze idonee. La contraffazione può ancora sostanziarsi nell’assenza totale o
parziale di principio attivo, nell’utilizzo di eccipienti o ingredienti dannosi per la salute, nell’uso
di materiali di più scarsa qualità o nel confezionamento disattento, che porta poi ad alterazioni
dannose per la salute. Le motivazioni per cui la vendita di farmaci contraffatti si dirama anche
su internet sono diverse: la possibilità di estendere la rete di compravendita a livello
transnazionale, l’abbattimento dei costi, la larga scala di consumatori verso i quali ci si può
rivolgere e la possibilità di agire in quasi anonimato sono solo alcune di queste.
La disciplina nazionale in materia è piuttosto puntuale, andando a definire le tipologie di
farmaci vendibili online, le condizioni a cui i soggetti autorizzati devono sottostare, oltre a uno
strumento di identificazione di tali soggetti, che è il Logo Identificativo Nazionale .
52
In ambito nazionale, la normativa di riferimento è il Decreto Legislativo n. 219 del 24
aprile 2006 - Attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e succ. modifiche) relativa ad un codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano, e della direttiva 2003/94/CE. In
particolare, la vendita di farmaci online è regolata dall’art. 112-quater del decreto e dalle Circolari
emanate dal Ministero della Salute nel gennaio 2016 (0003799-26/01/2016-DGDMF-MDS-P),
che disciplinano la procedura di richiesta di autorizzazione e le modalità di vendita online, e nel
maggio 2016 (0025654-P-10/05/2016) a integrazione delle precedenti.
Secondo la normativa, in Italia è possibile vendere, oltre i prodotti parafarmaceutici e
omeopatici, unicamente i medicinali SOP, senza obbligo di prescrizione, e OTC, Over the counter,
ovvero quelli da automedicazione; non è possibile, dunque, vendere online farmaci ad uso
umano che richiedano la prescrizione medica. Limitatamente a questa categoria, poi, la vendita
online è consentita solo ad alcune specie abilitate anche alla vendita di tipo tradizionale, ovvero
le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero le
parafarmacie e i così detti “corner salute” presenti negli esercizi commerciali della Grande
Distribuzione, che hanno ottenuto la licenza e l’autorizzazione alla vendita da parte del
52 Il decreto del Ministero della Salute sul logo identificativo nazionale è entrato in vigore il 9 febbraio 2016, con
la finalità di definire un logo riconoscibile in tutta l’Unione europea, idoneo a identificare e verificare
l’autenticità di ogni farmacia o parafarmacia che metta in vendita medicinali al pubblico a distanza, in
conformità alle direttive e alle raccomandazioni dell’Unione europea.
Il disegno del logo identificativo nazionale della farmacia o della parafarmacia che pone in vendita i medicinali
online deve essere conforme al marchio combinato allegato al decreto e deve avere specifiche caratteristiche
tecniche.
- 150 -

