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prevedano ad esempio l’inclusione degli prestatori di cui sopra tra le categorie del decreto
231/2007. D’altro canto sarà necessario valutare, al fine di contenere i fenomeni di illegalità
connessi con il riciclaggio, l’opportunità o di individuare nell’utilizzo delle criptovalute una
aggravante all’illecito da gioco non autorizzato o competere sul mercato offrendo la possibilità
per gli operatori di gioco titolari di una concessione online di avvalersi di un bitcoin dedicato,
magari accentrando l’attività di gestione relativa al sistema blockchain su pochi enti in grado di
disporre delle risorse ICT indispensabili a gestire i carichi computazionali e gestionali del
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sistema crittografico, senza comunque intaccare l’imparzialità dei nodi, principio fondante del
sistema.
5.5 Attuazione della quarta direttiva antiriclaggio. La vigilanza rafforzata dei settori a maggior rischio
La direttiva UE 2015/849 del Parlamento e del Consiglio europeo del 20 maggio 2015 ha
definito le nuove regole sul tema cui devono attenersi gli Stati membri entro il 26 giugno 2017,
le quali hanno finalmente recepito le raccomandazioni effettuate dal gruppo di Azione
Finanziaria Internazionale (GAFI) nel febbraio 2012. In sostanza la direttiva introduce un
approccio basato sul rischio, anticipando così la soglia di contrasto già alla prevenzione. In
particolare alla Commissione europea è affidato il compito di elaborare una valutazione
sovranazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel mercato
interno, mentre agli Stati membri è affidata la valutazione dei rischi a livello nazionale e la
definizione di adeguate politiche di mitigazione. A loro volta i destinatari degli obblighi
antiriciclaggio sono chiamati a valutare i rischi cui sono esposti e a dotarsi di presidi
commisurati alle proprie caratteristiche. È questo un importante intervento delle istituzioni
europee che volge in direzione di una presa di consapevolezza della necessità di interventi
sistematici e coordinati a livello sovranazionale e di una sempre maggiore collaborazione
interstatale in tal senso . Per quel che concerne le misure che devono essere adottate dai
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singoli Stati, con riferimento al ricorso al gioco d’azzardo per la ripulitura dei proventi illeciti, la
direttiva riprende in gran parte la disciplina già introdotta in Italia nel 2007 in tema di
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obblighi di verifica della clientela e di registrazione delle operazioni d’importo pari o superiore a
duemila euro.
315 Acronimo inglese indicante la Information and Communications Technology, ovvero l’insieme dei metodi e delle
tecnologie che realizzano i sistemi di trasmissione, ricezione ed elaborazione di informazioni.
316 La direttiva ad esempio introduce l’ampliamento e il rafforzamento della cooperazione tra le varie UIF degli
Stati membri.
317 La disciplina italiana risulta essere più robusta ed efficace sotto molti profili.
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