Page 106 - Quaderno 2017-9
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Il sistema di pagamento elettronico più diffuso e conosciuto in tale ambito è il Bitcoin ,
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ma ad oggi nel mondo si contano oltre cinquecento diverse valute virtuali. Le criptovalute sia a
livello internazionale che nazionale non sono state ancora oggetto di una regolamentazione
giuridica e per tali motivi ben si prestano ad operazioni di riciclaggio, soprattutto per quel che
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concerne l’attività di gioco online. Infatti la principale criticità è rappresentata dal fatto che le
valute virtuali operano uno scambio di ricchezze sulla rete tra soggetti che non sono facilmente
individuabili e che spesso risiedono in Stati che non assicurano una efficace collaborazione
giudiziaria e di polizia. In questo senso dunque i bitcoin sono spesso utilizzati per alimentare
conti di gioco accesi presso provider non riconducibili ad alcun tipo di concessionario regolare,
che attivano nuovi siti d’offerta illegali sfruttando il fatto che per renderli operativi non è più
necessario l’appoggio del sito a un sistema bancario per movimentare le transazioni. È quindi
possibile aggirare eventuali oscuramenti grazie alla celerità del nuovo sistema, avviando nuovi
siti e cambiando repentinamente il nome in pieno anonimato, naturalmente avvisando prima,
anche per semplice e-mail, i clienti più affezionati. Sebbene l’UIF ammonisca gli operatori di
gioco sul fatto che sono comunque tenuti ad effettuare le SOS anche nel caso di utilizzo di
valute virtuali, permangono diverse problematiche riconducibili all’assenza di una disciplina
normativa nel settore. Infatti tutti i siti che offrono prestazioni di gioco con valute virtuali sono
per definizione illegali, poiché gli operatori di gioco .it non possono avvalersi di questi
strumenti in quanto non previsti nei regolamenti ADM. Perciò se già un operatore offre servizi
nell’illegalità più assoluta, tanto meno avrà interesse a inviare le segnalazioni all’UIF. Per questi
motivi sarebbe opportuno predisporre misure tecniche adeguate per contrastare questo tipo di
offerta. Inoltre i prestatori di attività funzionali all’utilizzo, scambio e conversione delle valute
virtuali in valute aventi corso legale non sono in quanto tali destinatari della normativa
antiriciclaggio e dunque non rientrano nelle categorie previste dal d. lgs. 231/2007. In questo
senso in attesa che la comunità internazionale e le istituzioni europee adottino le opportune
misure regolatorie del fenomeno delle “virtual currencies”, appare necessario che nelle more sia
valutata dal legislatore nazionale l’adozione di specifiche misure antiriciclaggio , che
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312 Il Bitcoin rappresenta una implementazione libera di criptomoneta realizzata nel 2009 da uno sviluppatore
noto come Satoshi Nakamoto.
313 Fatto salvo il governo tedesco che le ha riconosciute come unità di scambio per le transazioni private.
314 Anche in considerazione del fatto che le valute virtuali non vengono solo utilizzate per fini illeciti dai fruitori
dei servizi del dark web, ma rappresentano una interessante tecnologia in corso di studio per migliorare ad
esempio l’efficienza della pubblica amministrazione in quanto, se implementata, garantisce più celeri servizi a
costi ridotti. Secondo una previsione del World Economic Forum del 2015, entro dieci anni, le tecnologie che si
basano sui principi della blockchain “registreranno” le transazioni finanziarie correlabili al dieci per cento del
PIL mondiale.
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