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dell’identità di ogni cliente per importo superiore a mille euro e consentire operazioni di ricarica
dei conti di gioco , di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente attraverso
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mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica, per i quali è possibile assolvere gli
obblighi di identificazione previsti dal decreto. A tale fine, gli operatori devono registrare e
acquisire le informazioni relative: ai dati identificativi dichiarati dal cliente all’atto dell’apertura
dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali di accesso ai giochi online, alla data delle
operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti, al valore
delle operazioni sopra indicate e ai mezzi di pagamento utilizzati, all’indirizzo IP, alla data,
all’ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai
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sistemi del gestore della casa da gioco online, pone in essere le suddette operazioni . Per quel
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che concerne le modalità di registrazione la legge detta delle modalità semplificate per i gestori
delle case da gioco e per gli operatori della rete fisica i quali possono utilizzare per tali fini i
sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attività o
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alternativamente istituire un Archivio Unico Informatico (AUI) o un registro della
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clientela , cui sono invece obbligatoriamente tenuti gli operatori su rete internet.
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L’ultimo adempimento cui sono vincolati gli operatori del settore è quello inerente le
segnalazioni delle operazioni sospette (SOS) da inviare all’UIF di cui all’art. 41 del decreto,
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qualora si abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state
compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Al fine di
agevolare detta attività il decreto del Ministero dell’interno del 17 febbraio 2011 ha elencato gli
292 L’estensione agli operatori irregolari appare di difficile comprensione e in contrasto con le previsioni
contenute nello stesso decreto, dove alla lett. e) comma 1 dell’art. 14 si definiscono come «altri soggetti» come
gli operatori che svolgono attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, autorizzazioni o
altri titoli abilitanti.
293 Un conto di gioco è un portafoglio elettronico sul quale verranno registrate tutte le operazioni relative alle
giocate, alle vincite nonché ai depositi e prelievi. Ogni cliente è titolare di un unico conto gioco, al quale potrà
accedere identificandosi attraverso User-name (immodificabile) e Password. Per l’apertura di un conto è
sufficiente la compilazione del cosiddetto ‘Form di Registrazione’ al quale dovrà seguire, (entro un mese)
secondo le indicazioni dell’ADM, l’invio della copia del contratto firmato e del documento d’identità via posta
ordinaria.
294 Questi ultimi dati sono soggetti a conservazione per un periodo di due anni dalla data di comunicazione e
possono essere richiesti dagli organi di controllo, mentre le informazioni inerenti la verifica del cliente sono
conservati per un periodo di dieci anni a norma dell’art. 36 del medesimo decreto.
295 Art. 24 comma 4 d. lgs. 237/2007.
296 Art. 39 d. lgs. 237/2007.
297 Ai sensi dell’art. 37 d. lgs. 237/2007.
298 Le uniche caratteristiche imprescindibili che devono caratterizzare il registro sono: la numerazione
progressiva di ogni pagina; la circostanza che ogni pagina del registro debba essere siglata dal responsabile del
registro; l’indicazione, alla fine dell’ultimo foglio, del numero delle pagine di cui è composto il registro;
l’apposizione sull’ultimo foglio della firma del responsabile del registro.
299 Unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d’Italia a norma dell’ art. 6 dello stesso decreto.
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