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Non mancano tuttavia delle falle ravvisabili soprattutto nell’intermediazione dei gestori. È
qui dove i controlli si fanno più labili, a causa della polverizzazione dei punti di gioco, e che si
insinua l’attività criminale di lavaggio del denaro sporco.
5.1 La normativa e i presidi antiriciclaggio
La disciplina antiriciclaggio è interamente contenuta nel d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, il
quale cerca di porre un freno ai tentativi di infiltrazione della criminalità nell’economia legale
mediante la predisposizione di specifici presidi e estende l’applicazione delle misure preventive
ivi contenute anche agli operatori nel settore dei giochi e delle scommesse. In particolare
l’articolo 14, comma 1, lett. d), e) ed e-bis) individua tra i destinatari della disciplina le case da
gioco, coloro che svolgono attività di offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro su
rete fisica in possesso delle regolari concessioni e coloro che svolgono attività di offerta di
giochi o scommesse con vincite in denaro sia attraverso la rete internet che altre reti telematiche
o di telecomunicazioni (in presenza o in assenza delle autorizzazioni). I giochi ai quali è
applicabile la normativa sono desumibili per difetto dall’elenco di quelli esclusi ovvero il lotto,
le lotterie ad estrazione istantanea o differita e i concorsi pronostici . In particolare gli
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obblighi cui devono sottostare gli operatori economici sono:
- l’identificazione e la verifica dell’identità di ogni cliente che compia operazioni di
acquisto e di cambio fiches o di altri mezzi di gioco per importo pari o superiore a
duemila euro (per le case da gioco), ovvero che effettui giocate superiori a mille euro
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(per gli operatori su rete fisica);
- la conservazione dei dati, consistente nella registrazione degli estremi identificativi del
cliente, della data dell’operazione, del valore dell’operazione e dei mezzi di pagamento
utilizzati .
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Gli operatori che svolgono l’attività di gestione di case da gioco online in presenza o in
assenza delle autorizzazioni previste invece devono procedere all’identificazione e alla verifica
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289 La ratio della loro esclusione è rinvenibile nel fatto che si fa riferimento o a giochi senza vincite in denaro o a
giochi per cui sussistono bassi rischi di riciclaggio, in quanto le possibilità di vincita sono eccessivamente
aleatorie.
290 Art. 24 comma 2 del d.lgs. 231/2007: «Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti se le
case da gioco pubbliche procedono alla registrazione, all’identificazione e alla verifica dell’identità dei clienti fin dal momento
dell’ingresso o prima di esso, indipendentemente dall’importo dei gettoni da gioco acquistati e adottano le modalità idonee a
ricollegare i dati identificativi alle operazioni di acquisto e di cambio dei gettoni che ciascun cliente compie per un importo pari o
superiore a quello di 2.000 euro».
291 L’articolo 10 della legge 26 aprile 2012, n. 44, in tema di potenziamento dell’accertamento in materia di giochi,
ha inserito nell’ambito del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 l’obbligo, per tutte le figure a vario titolo operanti
nella filiera del sistema gioco, di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con
modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento.
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