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Non mancano tuttavia delle falle ravvisabili soprattutto nell’intermediazione dei gestori. È

            qui dove i controlli si fanno più labili, a causa della polverizzazione dei punti di gioco, e che si
            insinua l’attività criminale di lavaggio del denaro sporco.



            5.1  La normativa e i presidi antiriciclaggio

                  La disciplina antiriciclaggio è interamente contenuta nel d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, il
            quale cerca di porre un freno ai tentativi di infiltrazione della criminalità nell’economia legale

            mediante la predisposizione di specifici presidi e estende l’applicazione delle misure preventive

            ivi contenute anche agli operatori nel settore dei giochi  e delle scommesse.  In particolare

            l’articolo 14, comma 1, lett. d), e) ed e-bis) individua tra i destinatari della disciplina le case da
            gioco, coloro che svolgono attività di offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro su

            rete fisica in possesso  delle regolari concessioni e coloro  che  svolgono attività di offerta di

            giochi o scommesse con vincite in denaro sia attraverso la rete internet che altre reti telematiche
            o di telecomunicazioni (in presenza o in assenza delle autorizzazioni). I giochi ai quali è

            applicabile la normativa sono desumibili per difetto dall’elenco di quelli esclusi ovvero il lotto,

            le lotterie ad estrazione istantanea o  differita e i concorsi  pronostici . In particolare gli
                                                                                       289
            obblighi cui devono sottostare gli operatori economici sono:

                  -  l’identificazione  e la verifica dell’identità di  ogni cliente che compia operazioni di
                     acquisto e  di cambio  fiches  o di altri mezzi di gioco per importo pari o superiore a

                     duemila euro  (per le case da gioco), ovvero che effettui giocate superiori a mille euro
                                  290
                     (per gli operatori su rete fisica);
                  -  la conservazione dei dati, consistente nella registrazione degli estremi identificativi del

                     cliente, della data dell’operazione, del valore dell’operazione e dei mezzi di pagamento

                     utilizzati .
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                  Gli operatori che svolgono l’attività di gestione di case da gioco online in presenza o in

            assenza delle autorizzazioni previste  invece devono procedere all’identificazione e alla verifica
                                                 292

            289   La ratio della loro esclusione è rinvenibile nel fatto che si fa riferimento o a giochi senza vincite in denaro o a
               giochi per cui sussistono bassi rischi di riciclaggio, in quanto le possibilità di vincita sono eccessivamente
               aleatorie.
            290   Art. 24 comma 2 del d.lgs. 231/2007: «Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti se le
               case da gioco pubbliche procedono alla registrazione, all’identificazione e alla verifica dell’identità dei clienti fin dal momento
               dell’ingresso o prima di esso, indipendentemente dall’importo dei gettoni da gioco acquistati e adottano le modalità idonee a
               ricollegare i dati identificativi alle operazioni di acquisto e di cambio dei gettoni che ciascun cliente compie per un importo pari o
               superiore a quello di 2.000 euro».
            291   L’articolo 10 della legge 26 aprile 2012, n. 44, in tema di potenziamento dell’accertamento in materia di giochi,
               ha inserito nell’ambito del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 l’obbligo, per tutte le figure a vario titolo operanti
               nella filiera del sistema gioco, di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con
               modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento.

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