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Infine particolare attenzione bisogna prestare ai conti di gioco online, ovvero dei portafogli
elettronici utilizzati per il pagamento delle giocate. Nonostante le verifiche previste dalla
normativa antiriciclaggio di cui si è parlato, in realtà accade che tali conti vengano utilizzati alla
stregua di conti correnti bancari per finalità diverse dal gioco in rete. In questo senso manca ai
soggetti devoluti al controllo una visione d’insieme, in quanto gli operatori di gioco non
conoscono nulla sul profilo finanziario del giocatore ai fini delle SOS, sui suoi rapporti di conto
corrente e sulle movimentazioni tra questi ultimi e conto di gioco. Allo stesso modo l’UIF e gli
organismi investigativi hanno conoscenza dei soli rapporti di conto e di deposito accesi presso
banche e intermediari finanziari , ma non anche degli eventuali conti di gioco accesi online.
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Una possibile soluzione in tal senso potrebbe essere quella di prevedere a titolo di legge che
siano ricompresi all’interno dell’anagrafe di cui all’art. 20, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413 anche i conti di gioco, al fine di garantire una informazione completa ed esaustiva
della situazione del giocatore agli organismi di controllo .
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5.4 Le valute virtuali
I rischi di riciclaggio online sono esponenzialmente aumentati anche a causa dell’utilizzo da
parte di operatori irregolari di gioco in internet di mezzi di pagamento particolari quali le valute
virtuali. Queste ultime possono essere definite come rappresentazioni digitali di valore utilizzate
su base volontaria come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi in rete, non emesse
da banche centrali o da autorità pubbliche e non costituenti moneta legale né assimilabili alla
moneta elettronica. Esse sono anche definite criptovalute in quanto si fondano sulla crittografia
per salvaguardarle dalla contraffazione e si basano su una struttura decentralizzata tipica delle
reti Peer-2-Peer , che impedisce un controllo centrale sul sistema stesso. Collegandosi alla rete
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di pagamento, l’utente scarica la blockchain , un registro pubblico di tutte le transazioni fatte
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fino a quel momento che consente di stabilire quale indirizzo abbia disponibilità nel proprio
wallet e quindi possa spendere o meno.
308 Essi infatti hanno accesso all’anagrafe di cui all’art. 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
309 “Relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito” della Commissione antimafia, 2016, pag. 50 e
ss.
310 Per rete Peer-to-peer si intende in informatica una rete di tipo paritario, la cui architettura logica è basata su nodi
paritetici (ad esempio computer) che non sono gerarchizzati fra loro. Infatti ogni nodo può fungere sia da
client che da server verso gli altri nodi terminali (host) della rete.
311 Quando un utente crea una transazione, questa viene trasmessa a tutti gli altri nodi della rete. Non molto
dopo che la transazione sia stata trasmessa, l’intera rete è in grado di disporre delle informazioni relative alla
transazione eseguita.
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