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Ciò consentirebbe da un lato di beneficiare di uno strumento di deterrenza concreta e non
risibile come quello attuale , dall’altro lato di operare una revisione anche sui termini di
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prescrizione dei reati, troppo spesso inadeguati rispetto alla complessità degli accertamenti che
devono essere svolti dagli operatori di polizia . Non di rado infatti le società di raccolta
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scommesse estere hanno provveduto a istruire i titolari dei CTD senza autorizzazione sulle
argomentazioni da opporre nel corso delle operazioni di controllo ed a fornire assistenza legale
immediata . Questo ha comportato che l’attività illecita non viene più interrotta nemmeno in
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via cautelare se non su ordine dell’autorità giudiziaria della quale occorre, ai fini di tutela
giuridica dei controllori, provocarne continuamente l’intervento, tra l’altro non sempre
tempestivo. La stessa capillarità e polverizzazione dei punti di gioco sul territorio non consente
dei controlli efficaci sugli esercizi . Un altro evidente vulnus è costituito dalla mancata
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previsione di provvedimenti di confisca e sequestro in relazione alla fattispecie penale di gioco
illecito per quanto riguarda i locali destinati allo svolgimento di attività illecite e gli apparecchi o
gli altri beni utilizzati per commettere il reato, nonché quelli costituenti il prezzo, prodotto o il
profitto. Inoltre occorrerebbe intervenire anche per stigmatizzare adeguatamente la condotta
del cosiddetto “giocatore clandestino”. Infatti la punibilità a titolo di colpa, con cui essa è
sanzionata dalla legislazione vigente, se costituisce una reazione del sistema in grado di colpire
chiunque partecipi alle scommesse illegali, anche per mera superficialità, tuttavia non inquadra il
fenomeno nella sua effettività dal momento che il giocatore clandestino è tale per una precisa
volontà del soggetto: la volontà di un margine di guadagno, più elevato ed esentasse, che deriva
dalla possibile vincita.
318 Si pensi alle pene previste dall’art.4 della legge n. 401 del 1989 (da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre
anni) nonché a tutte le fattispecie penali punite con l’ammenda, che al momento risulterebbero depenalizzate
dai decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016.
319 Si pensi alle difficoltà di natura tecnica nello stabilire l’effettivo pagamento in denaro della vincita conseguente
alla partecipazione al gioco proposto da taluni sofisticati apparecchi (totem).
320 Ad esempio la già citata società inglese Stanleybet è tra l’altro nota perché, in occasione dei controlli eseguiti
dalle forzi di polizia presso CTD riconducibili alla sua rete commerciale, procedeva sistematicamente a
notificare ai singoli operatori di polizia “atti stragiudiziali di notificazione” (ovvero delle vere e proprie velate
minacce di ritorsioni civili volte a condizionare l’esercizio delle funzioni dei pubblici ufficiali) con i quali
invitava nominativamente i singoli operatori di polizia a considerare i profili di una eventuale responsabilità
civile connessa all’esecuzione d’iniziativa di atti di polizia giudiziaria e misure cautelari, nonché delle vere e
proprie citazioni a giudizio per condanna al risarcimento dei danni cagionati alla società. L’orientamento cui è
addivenuto il Ministero dell’Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza in risposta a tali condotte è quello
per cui nel caso in cui i predetti atti possano assumere una portata intimidatoria, direttamente collegata
all’esercizio di una funzione pubblica, è configurabile una condotta positiva di resistenza a pubblico ufficiale
ex art. 337 c.p.
321 In questo senso si attende ancora l’azione da parte della Conferenza unificata, responsabile nel settore della
programmazione.
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