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È questo un fenomeno collaterale denominato match fixing, che consiste nell’atto di
influenzare irregolarmente il corso o il risultato di un evento sportivo al fine di ottenere
vantaggi economici, falsando il normale svolgimento aleatorio e imprevedibile associato all’idea
stessa di competizione sportiva . Tale attività ha suscitato un grande clamore anche a livello
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europeo, per cui le Leghe europee di calcio professionistico (EPFL ) ma anche le stesse
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istituzioni dell’Unione (in particolare la Commissione) si sono adoperate in vario modo per
salvaguardare la genuinità dello sport attraverso raccomandazioni agli Stati membri . La
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criminalità organizzata si è allora indirizzata verso il controllo societario delle squadre di calcio
impegnate nei campionati minori , che non si trovano certamente sotto i riflettori e suscitano
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minori interessi mediatici. In tal modo è stato possibile non solo truccare alcune partite, ma
avvalersi di un utile volano per acquisire consenso elettorale, economico e finanziario sul
territorio.
4.4 I business “tradizionali”: bische clandestine, sale bingo e case da gioco, usura
Benché le attività della criminalità organizzata si siano ormai concentrate verso comparti
più proficui, come quello degli apparecchi da intrattenimento AWP e VLT o le scommesse
online, i business tradizionali, in particolare l’organizzazione di bische clandestine, rivestono
ancora oggi un ruolo di rilievo. Queste ultime riguardano tutte quelle attività non autorizzate di
offerta di giochi d’azzardo che avvengono in locali pubblici in contrasto alle norme penali.
Anche in tal caso l’illegalità ha dovuto adeguarsi ai tempi e ha cambiato la sua fisionomia
sostituendo alle bische tipiche quelle di nuova generazione, con computer e connessioni
internet per la fruizione di casinò online. I locali inoltre, per arginare il pericolo di rapine o
estorsioni anche ai danni dei clienti, vista la grande quantità di denaro contante, godono della
protezione dei sodalizi criminali, i quali garantiscono il “regolare” svolgimento delle giocate ma
anche la riscossione dei debiti di gioco con metodi non convenzionali.
280 Così definito da Stefano Pellacani in “Il fenomeno del match fixing. Le novità introdotte dal legislatore europeo”, cit. pag.
37, EJSS-Journal, Sports Law & Economics, giugno 2015 - volume 3 - numero 1, in:
http://www.ejss-journal.com/phocadownload/anno2015/fascicolo1/sezioneA/09-Stefano%20Pellacani%20-%20Il%20
fenomeno%20del%20match%20fixing_36-46.pdf.
281 L’Associazione europea delle Leghe Calcio Professionistiche (EPFL) è un’associazione di diritto svizzero ,
fondata nel 2005 e con sede a Nyon , in Svizzera.
282 In ambito nazionale, per quanto riguarda la FIGC il Codice di Giustizia sportiva prevede all’art. 6 il «Divieto di
scommesse e obbligo di denuncia» per i soggetti dell’ordinamento federale e all’art. 7 definisce quale grave illecito
disciplinare «Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una
competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica».
283 Spesso viene imposto all’imprenditoria locale un pizzo sotto forma di sponsor, avvalendosi così di un sostegno
finanziario sicuramente non volontario.
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