Page 99 - Quaderno 2017-9
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5. Il riciclaggio e l’utilizzo di valute virtuali


                  Il riciclaggio   assolve a  una funzione  strategica per la  criminalità organizzata ovvero
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            quella di cancellare le tracce delle fonti illecite dei capitali per poi collocarli in attività

            economiche legali, trasformando così un potere d’acquisto potenziale in effettivo. Esso consiste

            in un’attività complessa, che necessita generalmente il compimento di una pluralità di
            operazioni, spesso collegate e sovrapposte tra loro, finalizzate a “decolorare” il paper trail, fino a

            lavaggio ultimato, così da cancellarne le tracce residue. In particolare si articola generalmente in

            tre operazioni:

                  1) La  fase  dell’accumulazione, in cui si  ammassano i  capitali  derivanti dalle attività
                     criminali;

                  2) La fase della trasformazione, in cui il denaro viene materialmente o virtualmente

                     trasferito da un deposito all’altro per occultarne la natura illecita;
                  3) La fase dell’investimento, in cui il denaro una volta ripulito entra nel circuito

                     economico legale mediante investimenti .
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                  Il settore dei giochi e delle scommesse è uno dei comparti privilegiati per l’espletamento

            di questo tipo di attività sia per le nutrite modalità di reimpiego dei proventi, sia perché offre

            evidenti vantaggi per quel che concerne la fase della trasformazione e del trasferimento, in virtù
            dell’utilizzo sempre più frequente di valute virtuali non tracciabili. Il sistema italiano, così come

            congegnato dal d.lgs. 21 novembre 2017 n. 231 , mostra comunque livelli di sicurezza elevati,
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            non sempre  riscontrabili negli altri ordinamenti europei. La tracciabilità delle transazioni di
            gioco e delle relative movimentazioni finanziarie infatti, associata ai controlli sugli assetti

            proprietari degli operatori e sulla gestione, rappresentano importanti strumenti di reazione. In

            particolare la legislazione a livello dei concessionari consente  controlli permeanti che

            accompagnano l’operatore economico per tutta la vigenza del periodo concessorio, dal

            conseguimento del titolo, rilasciato a seguito di procedura ad evidenza pubblica, fino alla data di
            cessazione.





            286   L’art. 648-bis del Codice penale rubricato «Riciclaggio» al primo comma punisce «Fuori dei casi di concorso nel reato,
               chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi
               altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa con la reclusione da quattro a dodici
               anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493».
            287   M. ARENA - M. PRESILLA, Giochi, scommesse e normativa antiriciclaggio, Filodiritto, Bologna, 2012.
            288   «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
               dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
               esecuzione».

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