Page 99 - Quaderno 2017-9
P. 99
5. Il riciclaggio e l’utilizzo di valute virtuali
Il riciclaggio assolve a una funzione strategica per la criminalità organizzata ovvero
286
quella di cancellare le tracce delle fonti illecite dei capitali per poi collocarli in attività
economiche legali, trasformando così un potere d’acquisto potenziale in effettivo. Esso consiste
in un’attività complessa, che necessita generalmente il compimento di una pluralità di
operazioni, spesso collegate e sovrapposte tra loro, finalizzate a “decolorare” il paper trail, fino a
lavaggio ultimato, così da cancellarne le tracce residue. In particolare si articola generalmente in
tre operazioni:
1) La fase dell’accumulazione, in cui si ammassano i capitali derivanti dalle attività
criminali;
2) La fase della trasformazione, in cui il denaro viene materialmente o virtualmente
trasferito da un deposito all’altro per occultarne la natura illecita;
3) La fase dell’investimento, in cui il denaro una volta ripulito entra nel circuito
economico legale mediante investimenti .
287
Il settore dei giochi e delle scommesse è uno dei comparti privilegiati per l’espletamento
di questo tipo di attività sia per le nutrite modalità di reimpiego dei proventi, sia perché offre
evidenti vantaggi per quel che concerne la fase della trasformazione e del trasferimento, in virtù
dell’utilizzo sempre più frequente di valute virtuali non tracciabili. Il sistema italiano, così come
congegnato dal d.lgs. 21 novembre 2017 n. 231 , mostra comunque livelli di sicurezza elevati,
288
non sempre riscontrabili negli altri ordinamenti europei. La tracciabilità delle transazioni di
gioco e delle relative movimentazioni finanziarie infatti, associata ai controlli sugli assetti
proprietari degli operatori e sulla gestione, rappresentano importanti strumenti di reazione. In
particolare la legislazione a livello dei concessionari consente controlli permeanti che
accompagnano l’operatore economico per tutta la vigenza del periodo concessorio, dal
conseguimento del titolo, rilasciato a seguito di procedura ad evidenza pubblica, fino alla data di
cessazione.
286 L’art. 648-bis del Codice penale rubricato «Riciclaggio» al primo comma punisce «Fuori dei casi di concorso nel reato,
chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi
altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa con la reclusione da quattro a dodici
anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493».
287 M. ARENA - M. PRESILLA, Giochi, scommesse e normativa antiriciclaggio, Filodiritto, Bologna, 2012.
288 «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
esecuzione».
- 97 -

