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terminale di un procedimento amministrativo di competenza di un altro ente, agendo sostan-

            zialmente come funzionario di fatto di quest’ultimo .
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                  Parte della giurisprudenza, poi, è giunta al punto di riconoscere responsabilità per danno

            all’immagine ai consulenti esterni degli enti pubblici, sia nel  caso di consulenze giuridico-

            economiche sia nell’ipotesi di progettazione e direzione di lavori per un’opera pubblica.


            5.2.  L’elemento psicologico

                  Come abbiamo visto per la responsabilità amministrativa in senso generale, la responsabi-

            lità per danno all’immagine è imputabile solo a titolo di dolo o colpa grave.

                  In tema di dolo, nel campo specifico del danno all’immagine della Pubblica Amministra-
            zione, ci si è chiesti se il soggetto agente debba conoscere e volere, quanto meno in forma indi-

            retta, la lesione del prestigio dell’amministrazione di appartenenza che può derivare dalla pro-

            pria condotta.
                  Nel caso concreto, si prenda l’ipotesi di un pubblico ufficiale che riceve delle tangenti per

            un atto contrario ai propri doveri d’ufficio. Ai fini della condanna penale, dovrà essere dimo-

            strata la piena consapevolezza dell’illiceità della condotta, ossia si dovrà palesare che il soggetto

            agente conosceva ed accettava ante delictum tutte le possibili conseguenze dannose derivanti dalla

            propria condotta. Ai fini della condanna in sede contabile, ci si chiede se sia altrettanto necessa-
            ria tale piena consapevolezza, ossia se, in ultima analisi, la responsabilità per danno all’immagine

            possa essere imputata a titolo di dolo. Purtroppo la giurisprudenza contabile non è giunta a una

            soluzione,  tanto che nella pratica giudiziaria  quotidiana  si preferisce imputare al  soggetto la
            condotta a titolo di colpa grave, evitando l’ulteriore indagine sulla previsione e accettazione del-

            le conseguenze, necessaria ai fini della configurazione del dolo. Per l’attribuzione della colpa

            grave, infatti, è necessario il mero mancato rispetto di norme di comportamento, che il soggetto

            agente abbia posto in essere volontariamente, ma senza prevederne e volerne gli effetti.


            5.3.  Il nesso di causalità

                  La questione del nesso di causalità nell’ambito del danno all’immagine della Pubblica

            Amministrazione è stata inizialmente studiata in stretta relazione con la natura penale che carat-





            138   In un caso i giudici contabili hanno  riconosciuto la  responsabilità  per il danno all’immagine  subito da
               un’azienda ospedaliera causato da un soggetto che aveva dolosamente svolto attività medica senza il necessa-
               rio titolo di studio, esercitando quindi di fatto le relative funzioni (Corte dei Conti, sezione giurisdizionale,
               sentenza n. 98 dell’8 marzo 2001).

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