Page 98 - Quaderno 2017-8
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5.    Gli elementi costitutivi del danno all’immagine


                  Gli elementi costitutivi del danno all’immagine della Pubblica  Amministrazione  sono i

            medesimi della responsabilità amministrativa che abbiamo analizzato nei capitoli precedenti.

            Procediamo ora ad una loro specificazione.


            5.1.  Il soggetto agente

                  La lesione dell’immagine della pubblica amministrazione si concretizza ogniqualvolta un

            soggetto legato da un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, ponga in essere un

            comportamento criminoso e sfrutti la posizione ricoperta per il soddisfacimento di scopi per-
            sonali utilitaristici e non per il raggiungimento di interessi pubblici generali, realizzando attività

            illecite di cui la collettività venga a conoscenza (cosiddetto clamor fori), minando in tal modo la

            fiducia dei cittadini nella correttezza dell’azione amministrativa, con ricadute negative
            sull’organizzazione amministrativa e sulla gestione dei servizi pubblici.

                  I soggetti che possono provocare un danno all’immagine della Pubblica Amministrazione

            sono quindi soltanto i suoi amministratori, funzionari e dipendenti. Tali soggetti, infatti, sono le-

            gati all’amministrazione da un rapporto organico, che implica l’immedesimazione della persona

            fisica titolare dell’organo nella persona giuridica pubblica, con la conseguenza che gli effetti dei
            comportamenti posti in essere dalla prima vengono ricondotti automaticamente alla seconda.

                  La giurisprudenza, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, ha ampliato il novero dei

            soggetti responsabili: sono rilevanti, ai fini del danno all’immagine, tutte le attività poste in esse-
            re dagli organi di vertice dell’ente pubblico, ma anche da tutti quei soggetti che partecipano di-

            rettamente alla formazione della volontà dell’ente stesso. Sempre secondo la più recente giuri-

            sprudenza, non è necessaria la formale attribuzione di una funzione pubblica, avendo rilevanza,

            ai fini della responsabilità, anche tutte quelle ipotesi nelle quali il soggetto abbia anche solo par-
            tecipato allo svolgimento dell’attività amministrativa. In questo contesto può rispondere del

            danno all’immagine anche il dipendente di un ente pubblico diverso da quello danneggiato nel

            caso in cui siano uniche le risorse finanziarie destinate al raggiungimento di un interesse collet-

            tivo unitario, quando  si realizzi un rapporto interorganico tale da far ritenere sussistente un
            rapporto di servizio tra il dipendente e l’ente, ovvero quando un soggetto si inserisca nella fase










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