Page 98 - Quaderno 2017-8
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5. Gli elementi costitutivi del danno all’immagine
Gli elementi costitutivi del danno all’immagine della Pubblica Amministrazione sono i
medesimi della responsabilità amministrativa che abbiamo analizzato nei capitoli precedenti.
Procediamo ora ad una loro specificazione.
5.1. Il soggetto agente
La lesione dell’immagine della pubblica amministrazione si concretizza ogniqualvolta un
soggetto legato da un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, ponga in essere un
comportamento criminoso e sfrutti la posizione ricoperta per il soddisfacimento di scopi per-
sonali utilitaristici e non per il raggiungimento di interessi pubblici generali, realizzando attività
illecite di cui la collettività venga a conoscenza (cosiddetto clamor fori), minando in tal modo la
fiducia dei cittadini nella correttezza dell’azione amministrativa, con ricadute negative
sull’organizzazione amministrativa e sulla gestione dei servizi pubblici.
I soggetti che possono provocare un danno all’immagine della Pubblica Amministrazione
sono quindi soltanto i suoi amministratori, funzionari e dipendenti. Tali soggetti, infatti, sono le-
gati all’amministrazione da un rapporto organico, che implica l’immedesimazione della persona
fisica titolare dell’organo nella persona giuridica pubblica, con la conseguenza che gli effetti dei
comportamenti posti in essere dalla prima vengono ricondotti automaticamente alla seconda.
La giurisprudenza, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, ha ampliato il novero dei
soggetti responsabili: sono rilevanti, ai fini del danno all’immagine, tutte le attività poste in esse-
re dagli organi di vertice dell’ente pubblico, ma anche da tutti quei soggetti che partecipano di-
rettamente alla formazione della volontà dell’ente stesso. Sempre secondo la più recente giuri-
sprudenza, non è necessaria la formale attribuzione di una funzione pubblica, avendo rilevanza,
ai fini della responsabilità, anche tutte quelle ipotesi nelle quali il soggetto abbia anche solo par-
tecipato allo svolgimento dell’attività amministrativa. In questo contesto può rispondere del
danno all’immagine anche il dipendente di un ente pubblico diverso da quello danneggiato nel
caso in cui siano uniche le risorse finanziarie destinate al raggiungimento di un interesse collet-
tivo unitario, quando si realizzi un rapporto interorganico tale da far ritenere sussistente un
rapporto di servizio tra il dipendente e l’ente, ovvero quando un soggetto si inserisca nella fase
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