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Ciò sta a significare che il dipendente pubblico, in funzione dei suoi doveri, è tenuto ad osser-
vare regole minime di buona condotta privata, che non mettano a rischio l’immagine
dell’amministrazione, la cui credibilità presso i cittadini - utenti verrebbe meno in caso di compor-
tamenti scorretti dei suoi dipendenti, ancorché tenuti al di fuori della prestazione lavorativa. La tute-
la all’immagine si traduce, in sostanza, in un obbligo aggiuntivo di trasparenza e di correttezza.
Stessa ratio regge l’art. 11 del codice, il quale prescrive l’obbligo per il dipendente pubbli-
co, nei rapporti con il pubblico, di fornire le spiegazioni richiestegli in ordine al comportamento
proprio o di altri addetti all’ufficio e, nel contempo, gli vieta di prendere impegni o di fare pro-
messe che possano generare sfiducia nell’amministrazione o nella sua indipendenza o imparzia-
lità. Nella trattazione delle pratiche, il dipendente è tenuto a rispettare l’ordine cronologico e
non può rifiutare prestazioni a cui sia tenuto, motivando genericamente con la eccessiva quanti-
tà di lavoro da svolgere o con la mancanza di tempo a disposizione e, parimenti, ha l’obbligo di
rispettare gli appuntamenti con i cittadini-utenti e di rispondere sollecitamente ai reclami.
L’esigenza di tutela dell’immagine dell’amministrazione impone altresì una specifica disci-
plina nei rapporti del dipendente con la stampa. Sul punto, il codice espressamente prevede che,
fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sinda-
cali e dei cittadini, il dipendente deve astenersi da qualsivoglia dichiarazione che vada
a danno dell’immagine dell’amministrazione. Il dipendente ha altresì l’obbligo di informare co-
stantemente il dirigente dell’ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa. Inoltre, il quar-
to comma dello stesso art. 11 dispone che, nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre for-
me di comunicazioni, il dipendente deve adottare un linguaggio chiaro e comprensibile.
La violazione della gran parte dei doveri contenuti nel codice di comportamento può de-
terminare, direttamente o indirettamente, anche per effetto di un giudizio civile, penale o am-
ministrativo, un danno all’immagine, quando sia stato prodotto un danno allo Stato e agli enti
pubblici mediante una condotta caratterizzata da dolo o colpa grave. La normativa del codice
amplia perciò notevolmente la tutela erariale relativa a tale ipotesi di danno, sulla quale era già
intervenuta la legge anticorruzione in relazione ai poteri di impulso del pubblico ministero con-
tabile, ossia del Procuratore regionale della Corte dei Conti istituito presso le Sezioni giurisdi-
zionali regionali. Tale ampliamento, come già abbiamo avuto modo di osservare, è stato parti-
colarmente significativo in quanto solo tre anni prima, nel 2009, il legislatore aveva adottato una
politica particolarmente restrittiva delle attribuzioni delle Procure regionali contabili, condizio-
nando l’esercizio dell’azione alla sussistenza di una sentenza di condanna definitiva per uno dei
delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione di cui al codice penale.
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