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Ciò sta a significare che il dipendente pubblico, in funzione dei suoi doveri, è tenuto ad osser-

            vare regole minime di buona condotta privata, che non  mettano a rischio l’immagine
            dell’amministrazione, la cui credibilità presso i cittadini - utenti verrebbe meno in caso di compor-

            tamenti scorretti dei suoi dipendenti, ancorché tenuti al di fuori della prestazione lavorativa. La tute-

            la all’immagine si traduce, in sostanza, in un obbligo aggiuntivo di trasparenza e di correttezza.

                  Stessa ratio regge l’art. 11 del codice, il quale prescrive l’obbligo per il dipendente pubbli-
            co, nei rapporti con il pubblico, di fornire le spiegazioni richiestegli in ordine al comportamento

            proprio o di altri addetti all’ufficio e, nel contempo, gli vieta di prendere impegni o di fare pro-

            messe che possano generare sfiducia nell’amministrazione o nella sua indipendenza o imparzia-

            lità. Nella trattazione delle pratiche, il dipendente è tenuto a rispettare l’ordine cronologico e
            non può rifiutare prestazioni a cui sia tenuto, motivando genericamente con la eccessiva quanti-

            tà di lavoro da svolgere o con la mancanza di tempo a disposizione e, parimenti, ha l’obbligo di

            rispettare gli appuntamenti con i cittadini-utenti e di rispondere sollecitamente ai reclami.
                  L’esigenza di tutela dell’immagine dell’amministrazione impone altresì una specifica disci-

            plina nei rapporti del dipendente con la stampa. Sul punto, il codice espressamente prevede che,

            fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sinda-

            cali e dei cittadini, il dipendente deve astenersi da qualsivoglia  dichiarazione che vada

            a danno dell’immagine dell’amministrazione. Il dipendente ha altresì l’obbligo di informare co-
            stantemente il dirigente dell’ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa. Inoltre, il quar-

            to comma dello stesso art. 11 dispone che, nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre for-

            me di comunicazioni, il dipendente deve adottare un linguaggio chiaro e comprensibile.
                  La violazione della gran parte dei doveri contenuti nel codice di comportamento può de-

            terminare, direttamente o indirettamente, anche per effetto di un giudizio civile, penale o am-

            ministrativo, un danno all’immagine, quando sia stato prodotto un danno allo Stato e agli enti

            pubblici mediante una condotta caratterizzata da dolo o colpa grave. La normativa del codice
            amplia perciò notevolmente la tutela erariale relativa a tale ipotesi di danno, sulla quale era già

            intervenuta la legge anticorruzione in relazione ai poteri di impulso del pubblico ministero con-

            tabile, ossia del Procuratore regionale della Corte dei Conti istituito presso le Sezioni giurisdi-

            zionali regionali. Tale ampliamento, come già abbiamo avuto modo di osservare, è stato parti-
            colarmente significativo in quanto solo tre anni prima, nel 2009, il legislatore aveva adottato una

            politica particolarmente restrittiva delle attribuzioni delle Procure regionali contabili, condizio-

            nando l’esercizio dell’azione alla sussistenza di una sentenza di condanna definitiva per uno dei

            delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione di cui al codice penale.

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