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damento della P.A. che perde, a causa della condotta illecita dei suoi dipendenti, credibilità ed
affidabilità all’esterno” ingenerando “la convinzione che i comportamenti patologici posti in es-
sere da costoro siano un connotato usuale dell’azione Amministrativa”, ha affermato il supera-
mento, per effetto della normativa sopravvenuta contenuta nell’art. 1, comma 62, della legge
sopra citata, della regola contenuta nell’art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009,
il quale, come abbiamo visto, limitava il risarcimento del danno all’immagine ai soli casi in cui il
comportamento criminoso del reo avesse integrato una delle fattispecie delittuose di cui agli ar-
ticoli 314-335 del codice penale, ovvero si fosse estrinsecato nella realizzazione di un reato pro-
prio e tipico dei pubblici dipendenti contro la P.A.
Riprendendo le parole della sezione giurisdizionale lombarda, il danno all’immagine deve
pertanto ritenersi risarcibile in tutti i casi di “commissione di un reato contro la stessa pubblica
amministrazione”. Non essendo possibile rinvenire nel codice penale e nelle leggi speciali la
specifica categoria dei “reati contro la pubblica amministrazione”, diversa da quella di reati pro-
pri dei pubblici ufficiali, il riferimento si deve intendere esteso ad ogni reato che offenda beni e
valori di cui l’amministrazione è portatrice o garante nell’interesse generale, purché sia stato
commesso un fatto punito dalla legge penale e lo stesso sia stato “accertato con sentenza passa-
ta in giudicato”.
L’art. 1, comma 62, della legge 190/2012 è stato ritenuto, quindi, applicabile ai processi in
corso da diverse Sezioni della Corte dei Conti, sia con riferimento al criterio di quantificazione
del danno all’immagine, sia con riguardo all’area dei reati suscettibili di determinare la risarcibili-
tà del danno non patrimoniale cagionato alla P.A.
Recentemente la Corte dei conti, Sezione Puglia , ha statuito che l’art. 1, comma. 62,
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della L. 190/2012, atteso il chiaro riferimento ai “giudizi di responsabilità” nel proprio incipit, ha
un innegabile carattere processuale e deve ritenersi immediatamente applicabile a tutti i giudizi
in corso alla data della sua entrata in vigore.
Da ultimo, anche il giudice della monofilachia , occupandosi di un caso di frode fiscale
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realizzata da privati mediante l’utilizzazione di fatture relative ad operazioni inesistenti, proprio
valorizzando gli argomenti impiegati dalla giurisprudenza contabile della Toscana, si è recente-
mente espresso a favore della risarcibilità del danno all’immagine per ogni tipologia di reato che
abbia leso il prestigio dell’ente pubblico, senza ravvisare limiti posti dal legislatore.
135 Corte dei conti, Sez. Puglia, sentenza n. 1488 del 6 novembre 2013.
136 Cass. pen. Sez. III, sentenza n. 548 del 14 febbraio 2014.
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