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Sempre la L. 190/2012 ha poi introdotto l’art. 1, comma 12, che così enuncia: “In caso di

            commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudi-
            cato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell’articolo 21 del

            decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, nonché  sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e

            all’immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

                  a. di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le
            prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;

                  b. di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano”.

                  Tale norma imputa la responsabilità per il danno all’immagine al dirigente preposto alla

            prevenzione della corruzione, fermi restando tutti gli altri presupposti della responsabilità am-
            ministrativa (nesso di causalità, rapporto di servizio, elemento soggettivo), i quali, non ricorren-

            do una autonoma disciplina nelle disposizioni particolari in questione, devono essere determi-

            nati secondo la disciplina generale della responsabilità amministrativa stessa.
                  Quanto previsto dall’art. 1, comma 12, si coordina, quindi, con il codice di comportamen-

            to dei pubblici dipendenti (di cui parleremo nel prossimo paragrafo), prevedendo una forma di

            responsabilità (anche) amministrativa per la violazione dei doveri ivi contenuti.

                  La “Legge Severino” ha avuto un impatto importante nella definizione dell’an debeatur del

            danno all’immagine. In particolare, essa:
                  a.  ha inteso l’espressione “reato contro la P.A.”, a fronte del quale può derivare un pre-

                     giudizio all’immagine pubblica dell’istituzione, come qualcosa di diverso e ulteriore ri-

                     spetto ai delitti dei pubblici ufficiali contemplati apertis verbis dal lodo Bernardo. Per
                     questo motivo, il danno all’immagine è stato ritenuto risarcibile in tutti i casi di realiz-

                     zazione di reati contro la Pubblica Amministrazione e non solo ove siano stati accertati

                     quelli previsti dal titolo II del libro II del codice penale;

                  b. ha fatto scomparire ogni riferimento ad una previa “sentenza di condanna” laddove ci
                     si accontenta dell’accertamento definitivo di un reato contro la pubblica amministra-

                     zione da parte del giudice penale. Non è, quindi, più richiesta una sentenza di condan-

                     na stricto jure, ma l’esercizio dell’azione risarcitoria dinnanzi alla Corte dei Conti diviene

                     possibile anche sulla scorta di una sentenza di patteggiamento o di una sentenza penale
                     che si sia limitata a dichiarare la prescrizione del reato;

                  c.  ha quindi apparentemente abrogato la proposizione normativa limitativa della risarcibi-

                     lità del danno all’immagine contenuta nell’art. 17, comma 30-ter del D.L. 78/2009.




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