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La L. 190/2012 è stata innovativa anche per quanto concerne i criteri di quantificazione

            del risarcimento, affermando che l’entità del danno all’immagine a fronte di reati dai quali sia
            scaturita una  utilitas  per il reo  è presunta,  salvo prova contraria, in misura pari al doppio

            dell’utilità percepita dal dipendente-reo. Il legislatore ha inteso, quindi, forfetizzare il danno

            all’immagine da risarcire, fermo restando che l’importo della tangente percepita non costituisce

            un limite assoluto al potere - dovere del giudice di tenere conto della particolarità del caso con-
            creto, onde evitare il rischio che una meccanica applicazione del principio si traduca in un risar-

            cimento non proporzionato alla entità della lesione subita dall’amministrazione.

                  Al riguardo si è osservato che la quantificazione ex lege del danno all’immagine, per quei

            reati contro la P.A. dai quali il dipendente reo ha tratto utilità, sembra ormai confermare in sen-
            so sanzionatorio più che risarcitorio la responsabilità erariale in discorso (eccezion fatta per quei

            reati ove non vi è stata alcuna utilitas incamerata dal dipendente e per i quali sarà sufficiente una

            quantificazione equitativa del risarcimento) .
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                  È stato, quindi, da un lato, recuperato l’indirizzo giurisprudenziale precedente al 2009 che

            aveva permesso di configurare il danno all’immagine della Pubblica Amministrazione anche in

            seguito a reato comune, dall’altro è stata tipizzata la tesi secondo la quale non è necessaria una

            sentenza di condanna, essendo sufficiente un qualsiasi accertamento del giudice penale concer-

            nente il reato purché passato in giudicato.
                  È anche vero, come ha fatto notare parte della dottrina, che la formulazione del disposto

            di cui al comma 1-sexies dell’art. 1 della L. 20/1994, introdotto con la legge anticorruzione del

            2012, sembra però ribadire il fatto che il legislatore intendesse proprio limitare e conformare
            l’azione contabile nel caso di danno all’immagine alla sussistenza di alcuni specifici reati. Infatti,

            commisurando la quantificazione del danno all’immagine alla somma di denaro o al valore pa-

            trimoniale di altra utilità illecitamente percepita, il legislatore sembra presupporre che tale illeci-

            ta percezione sia necessaria premessa del danno.
                  A seguito dell’emanazione della L. 190/2012 vi sono stati importanti approdi giurispru-

            denziali delle singole sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti.

                  Ad esempio, con la sentenza n. 47/2014 la sezione giurisdizionale della regione Lombar-

            dia, ha adeguato la propria giurisprudenza alle novità introdotte dalla L. 190/2012, con una sen-
            tenza apprezzabile per la puntuale motivazione. La sentenza, infatti, dopo aver ricordato che il

            danno all’immagine consiste in un “danno pubblico, giacché comporta la lesione del buon an-



            134   D’ANGELO, Lesione all’immagine della P.A. e legge anticorruzione: un ampliamento della tutela erariale (anche cautelare)?,
               in www.respam.it

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