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La L. 190/2012 è stata innovativa anche per quanto concerne i criteri di quantificazione
del risarcimento, affermando che l’entità del danno all’immagine a fronte di reati dai quali sia
scaturita una utilitas per il reo è presunta, salvo prova contraria, in misura pari al doppio
dell’utilità percepita dal dipendente-reo. Il legislatore ha inteso, quindi, forfetizzare il danno
all’immagine da risarcire, fermo restando che l’importo della tangente percepita non costituisce
un limite assoluto al potere - dovere del giudice di tenere conto della particolarità del caso con-
creto, onde evitare il rischio che una meccanica applicazione del principio si traduca in un risar-
cimento non proporzionato alla entità della lesione subita dall’amministrazione.
Al riguardo si è osservato che la quantificazione ex lege del danno all’immagine, per quei
reati contro la P.A. dai quali il dipendente reo ha tratto utilità, sembra ormai confermare in sen-
so sanzionatorio più che risarcitorio la responsabilità erariale in discorso (eccezion fatta per quei
reati ove non vi è stata alcuna utilitas incamerata dal dipendente e per i quali sarà sufficiente una
quantificazione equitativa del risarcimento) .
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È stato, quindi, da un lato, recuperato l’indirizzo giurisprudenziale precedente al 2009 che
aveva permesso di configurare il danno all’immagine della Pubblica Amministrazione anche in
seguito a reato comune, dall’altro è stata tipizzata la tesi secondo la quale non è necessaria una
sentenza di condanna, essendo sufficiente un qualsiasi accertamento del giudice penale concer-
nente il reato purché passato in giudicato.
È anche vero, come ha fatto notare parte della dottrina, che la formulazione del disposto
di cui al comma 1-sexies dell’art. 1 della L. 20/1994, introdotto con la legge anticorruzione del
2012, sembra però ribadire il fatto che il legislatore intendesse proprio limitare e conformare
l’azione contabile nel caso di danno all’immagine alla sussistenza di alcuni specifici reati. Infatti,
commisurando la quantificazione del danno all’immagine alla somma di denaro o al valore pa-
trimoniale di altra utilità illecitamente percepita, il legislatore sembra presupporre che tale illeci-
ta percezione sia necessaria premessa del danno.
A seguito dell’emanazione della L. 190/2012 vi sono stati importanti approdi giurispru-
denziali delle singole sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti.
Ad esempio, con la sentenza n. 47/2014 la sezione giurisdizionale della regione Lombar-
dia, ha adeguato la propria giurisprudenza alle novità introdotte dalla L. 190/2012, con una sen-
tenza apprezzabile per la puntuale motivazione. La sentenza, infatti, dopo aver ricordato che il
danno all’immagine consiste in un “danno pubblico, giacché comporta la lesione del buon an-
134 D’ANGELO, Lesione all’immagine della P.A. e legge anticorruzione: un ampliamento della tutela erariale (anche cautelare)?,
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