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Infatti, non è possibile interpretare la normativa in commento nel senso che il legislatore
abbia inteso prevedere una responsabilità nei confronti dell’amministrazione, diversificata in re-
lazione all’autorità competente a pronunciarsi in ordine alla domanda risarcitoria. Pertanto, al di
fuori delle ipotesi espressamente previste di responsabilità per danni all’immagine dell’ente
pubblico, non è configurabile questo tipo di tutela risarcitoria .
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Alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, le Sezioni Unite della Cassazione, in
vari arresti, hanno rilevato come la norma configurasse una vera e propria condizione di pro-
ponibilità della azione di responsabilità amministrativa, affermando che “la condanna per danno
all’immagine dello Stato, allorché non vi sia stato un accertamento di uno dei delitti tassativa-
mente indicati dalla legge come fonte di tale danno non patrimoniale da parte del giudice penale
da porre a presupposto del giudizio di responsabilità amministrativa, dà luogo ad un eccesso di
potere esterno della Corte dei conti, che emette una condanna vietata per legge, erogando una
tutela ad essa non consentita di posizioni soggettive dello Stato non giustiziabili”.
Per completare la trattazione, occorre ora però ricordare che sia le sentenze di rigetto tout
court, sia quelle interpretative di rigetto della Corte Costituzionale non hanno, a differenza di
quelle dichiarative d’illegittimità, efficacia erga omnes determinando un vincolo solo per il giudice
del procedimento nel quale è caduto l’incidente di costituzionalità. Negli altri procedimenti, al
contrario, il giudice conserva il potere - dovere di interpretare in piena autonomia la norma de-
nunciata, sempre che il risultato ermeneutico sia conforme ai principi espressi nella Costituzio-
ne, poiché l’interpretazione fatta propria dalla Consulta riveste, per il giudice diverso da quello a
quo, solo valore di precedente esegetico autorevole, purché sia sorretta da argomentazioni per-
suasive, tali da indurlo, nell’esercizio delle sue autonome funzioni, a condividerne il contenuto e
a farlo proprio. La semplice qualificazione, da parte del Giudice delle leggi, di una determinata
interpretazione come costituzionalmente ispirata non è sufficiente, infatti, a imporne
l’osservanza al giudicante stesso, essendo quest’ultimo tenuto autonomamente a verificare, con
l’uso di tutti gli strumenti esegetici ex lege attribuitigli, se la disposizione impugnata possa real-
mente assumere il significato e la portata a essa attribuiti dalla Corte costituzionale.
È proprio per questo motivo che, nonostante l’arresto della Corte Costituzionale, diversi
tribunali hanno fornito un’interpretazione diversa dell’art. 17, comma 30-ter.
130 Per sostenere i suoi argomenti, la Corte Costituzionale ha addotto quanto pacificamente ha asserito la Consul-
ta nella sentenza n. 371 del 1998, secondo cui la limitazione a livello legislativo della responsabilità ammini-
strativa del pubblico dipendente per dolo o colpa grave non implica che lo stesso, nel caso in cui la sua con-
dotta si caratterizzi per la presenza di una colpa lieve, possa essere evocato un giudizio innanzi ad un’autorità
diversa rispetto al giudice contabile.
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