Page 84 - Quaderno 2017-8
P. 84

In base a questa disposizione, le procure della Corte dei Conti potevano esercitare l’azione

            per il risarcimento del danno all’immagine causato alla P.A. “nei soli casi e nei modi previsti” dall’art.
            7 della legge n. 97/2001 , vale a dire nei soli casi in cui il dipendente sia stato condannato, con
                                     129
            sentenza irrevocabile, per uno dei delitti di cui al Capo I, Titolo II del codice penale, cioè quelli

            commessi contro la Pubblica Amministrazione da pubblici ufficiali (artt. 314 - 335-bis c.p.). La

            stessa disposizione, conseguentemente, disponeva la sospensione, fino alla conclusione del pro-
            cedimento penale, del  termine quinquennale  di prescrizione per l’azione di risarcimento del

            danno erariale e sanciva, al contempo, la nullità di qualunque atto istruttorio o processuale po-

            sto in essere in violazione di questa previsione.

                  Numerose  sezioni regionali della Corte dei Conti  (Umbria, Calabria, Campania, Sicilia,
            Toscana, Lombardia, nonché la prima sezione giurisdizionale centrale d’appello) hanno solleva-

            to, in merito alla norma sopra descritta, una questione di legittimità costituzionale, con partico-

            lare riferimento al secondo e al terzo periodo della norma, denunciando la sua irragionevolezza
            “per avere il legislatore limitato il risarcimento del danno ai soli casi in cui sia stato commesso

            un delitto contro la P.A. e non anche in presenza di condotte non delittuose altrettanto gravi

            ovvero in presenza di reati diversi da quelli espressamente indicati” e ritenendola in contrasto

            con gli artt. 2, 3, 24, 25, 54, 77, 81, 103, 111 e 113 della Costituzione.

                  Al vaglio della Corte Costituzionale è stata altresì posta la questione concernente
            l’introduzione, ad opera della norma dibattuta, di due diverse forme di tutela attivabili dinanzi a

            sedi giurisdizionali diverse, ossia alla Corte dei Conti per le fattispecie costituenti reato e al giu-

            dice ordinario per gli altri casi. Si è, dunque, denunciata una iniqua modulazione delle forme di
            tutela che si sarebbe potuta tradurre in un ulteriore onere finanziario per le casse pubbliche,

            non più rimpinguate delle somme riscosse all’esito del giudizio risarcitorio, nonché in una di-

            sparità tra amministrazione ed altri soggetti dell’ordinamento, non potendo la prima fruire di

            un’effettiva tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost.
                  Tenuto poi conto del tenore letterale della disposizione impugnata, le sezioni hanno anche

            ritenuto possibile il rischio di un differente trattamento tra dipendenti ed amministratori, essen-

            do solo i primi menzionati nella norma, con la conseguenza che gli amministratori avrebbero

               pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la
               relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdi-
               zionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta”.
            129   Art. 7, L. 97/2001: “La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell’articolo 3 per
               i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al
               competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l’eventuale procedimento di responsa-
               bilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 129 delle norme di attuazione, di
               coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”.

                                                           - 82 -
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89