Page 80 - Quaderno 2017-8
P. 80
La lesione di tale interesse da parte di pubblici dipendenti o da incaricati di pubblici servizi
si traduce in un’alterazione dell’identità della P.A. e più ancora nell’apparire di un’immagine ne-
gativa, con grave compromissione di quel rapporto di totale affidamento che unisce gli ammini-
stratori all’Amministrazione, che solo giustifica una entificazione pubblica diversificata da quella
privata, per la peculiare capacità giuridica e d’agire di cui essa è dotata e – dunque – per la pecu-
liare natura dei poteri esercitati.
In definitiva, può dirsi che in ipotesi di condotta penalmente rilevante, la gravità del com-
portamento contrario agli obblighi di servizio e la diffusione presso la collettività della notizia
dello stesso sono causa di un danno all’immagine a carico dell’ente pubblico cui appartiene il re-
sponsabile”.
3.3. Riflessi sulla giurisdizione
Il problema della natura del danno all’immagine ha avuto importanti ripercussioni anche
sul riparto della giurisdizione. Come abbiamo visto, infatti, il danno all’immagine è stato tradi-
zionalmente ricondotto nell’alveo della responsabilità extracontrattuale di cui agli articoli 2043 e
seguenti del codice civile. Applicando tale voce di danno alla pubblica amministrazione si sono
verificate, sia in dottrina sia in giurisprudenza, una serie di incertezze sulla reale natura giuridica
dello stesso, in gran parte dovute alla necessità di individuare il giudice competente. Infatti, a
seconda che si considerasse o meno il danno all’immagine come una forma di pregiudizio eco-
nomico per l’erario pubblico, ne sarebbe conseguita la giurisdizione al giudice contabile o a
quello ordinario.
Ad oggi è pacifica la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di danno all’immagine.
È da segnalare, in questo campo, l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, per la
quale la cognizione appartiene alla Corte dei Conti anche qualora sussista “non solo il danno
erariale, ma anche il danno conseguente alla perdita di prestigio e al grave detrimento
dell’immagine e della personalità pubblica dello Stato che, pur se non comporta una diminuzio-
ne patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo
della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso”.
Tale orientamento giurisprudenziale ha subito una rivisitazione nel 1999 da una nuova pro-
nuncia in forza della quale rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti la cognizione
dell’azione di responsabilità amministrativa sia per il danno derivante da una perdita patrimoniale
diretta, sia per il danno all’immagine dell’ente che deve qualificarsi come danno patrimoniale.
- 78 -

