Page 80 - Quaderno 2017-8
P. 80

La lesione di tale interesse da parte di pubblici dipendenti o da incaricati di pubblici servizi

            si traduce in un’alterazione dell’identità della P.A. e più ancora nell’apparire di un’immagine ne-
            gativa, con grave compromissione di quel rapporto di totale affidamento che unisce gli ammini-

            stratori all’Amministrazione, che solo giustifica una entificazione pubblica diversificata da quella

            privata, per la peculiare capacità giuridica e d’agire di cui essa è dotata e – dunque – per la pecu-

            liare natura dei poteri esercitati.
                  In definitiva, può dirsi che in ipotesi di condotta penalmente rilevante, la gravità del com-

            portamento contrario agli obblighi di servizio e la diffusione presso la collettività della notizia

            dello stesso sono causa di un danno all’immagine a carico dell’ente pubblico cui appartiene il re-

            sponsabile”.


            3.3.  Riflessi sulla giurisdizione

                  Il problema della natura del danno all’immagine ha avuto importanti ripercussioni anche
            sul riparto della giurisdizione. Come abbiamo visto, infatti, il danno all’immagine è stato tradi-

            zionalmente ricondotto nell’alveo della responsabilità extracontrattuale di cui agli articoli 2043 e

            seguenti del codice civile. Applicando tale voce di danno alla pubblica amministrazione si sono

            verificate, sia in dottrina sia in giurisprudenza, una serie di incertezze sulla reale natura giuridica

            dello stesso, in gran parte dovute alla necessità di individuare il giudice competente. Infatti, a
            seconda che si considerasse o meno il danno all’immagine come una forma di pregiudizio eco-

            nomico per l’erario pubblico, ne sarebbe conseguita la giurisdizione  al giudice contabile o a

            quello ordinario.
                  Ad oggi è pacifica la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di danno all’immagine.

            È da segnalare, in questo campo, l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, per la

            quale la cognizione appartiene alla Corte dei Conti anche qualora sussista “non solo il danno

            erariale, ma anche il danno conseguente alla perdita di prestigio e  al grave detrimento
            dell’immagine e della personalità pubblica dello Stato che, pur se non comporta una diminuzio-

            ne patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo

            della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso”.

                  Tale orientamento giurisprudenziale ha subito una rivisitazione nel 1999 da una nuova pro-
            nuncia in forza  della  quale rientra  nella  giurisdizione  della Corte  dei  Conti la  cognizione

            dell’azione di responsabilità amministrativa sia per il danno derivante da una perdita patrimoniale

            diretta, sia per il danno all’immagine dell’ente che deve qualificarsi come danno patrimoniale.




                                                           - 78 -
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85