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moniale e tendenzialmente omnicomprensivo, in quanto ogni lesione di attività esistenziali del
danneggiato può dar luogo al risarcimento del danno (ex art. 2043 c.c.) .
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Con tale arresto, si è dunque dipanata la confusione che, in materia di danno all’immagine,
albergava tra danno morale e danno non patrimoniale. Per lungo tempo, infatti, queste due ti-
pologie sono state considerate come un’unica fattispecie che faceva capo all’art. 2059 c.c. Con
la sentenza del 2003, invece, il danno morale e quello non patrimoniale sono stati distinti: il
primo riguarda il danno subito dall’individuo nella sua sfera psichica; il secondo, invero, ricom-
prende tutto ciò che rappresenta un danno alla sfera giuridica dell’individuo, pur non ravvisan-
do immediatamente una perdita di carattere economico.
L’affermazione di tali differenze e l’esistenza di una serie di danni non riconducibili alla
categoria del danno patrimoniale e non tutelati dall’art. 2059 c.c., hanno condotto alla creazione
di un tertium genus di danno, il cosiddetto “danno esistenziale”, che tende a sottrarsi
all’alternativa tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, al fine di divenire un pregiudi-
zio autonomamente risarcibile .
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La giurisprudenza nel costruire tale nuova figura di danno si è originariamente basata
sull’applicazione congiunta degli artt. 2043 del codice civile e 32 della Costituzione, che tutela il
bene della salute individuale e collettiva. Le Sezioni Riunite, però, hanno affermato che “perfet-
tamente applicabile alla tutela dell’immagine delle Pubbliche Amministrazioni si rivela […] il
modello risarcitorio del danno esistenziale per le fattispecie diverse dalla lesione del diritto alla
salute e quindi dell’art. 32 della Costituzione che tale diritto tutela”. Tra tali fattispecie vi rientra,
infatti, anche il diritto alla propria immagine intesa come tutela della propria identità personale,
del proprio buon nome, della propria reputazione e della propria credibilità.
In tale nuova ottica, il danno esistenziale differisce profondamente dalle altre tipologie di
danno. Esso, rispetto al danno biologico, sussiste indipendentemente da una lesione fisica o
psichica, mentre rispetto a quello morale, non consiste in una sofferenza (la quale può rappre-
sentare una ulteriore conseguenza, ma non si identifica con lo stesso). Infine, diversamente dal
danno patrimoniale, quello esistenziale prescinde da una riduzione della capacità reddituale del
soggetto leso.
122 La sentenza delle Sezioni Riunite così afferma: “Una congrua utilizzazione del risarcimento di danni siffatti da
parte della giurisprudenza servirebbe ad affermare nell’ordinamento la possibilità di tutela dei diversi aspetti
della personalità, anche con funzionalizzazione delle situazioni patrimoniali alla reintegrazione di valori tipi-
camente areddituali o comunque immateriali”.
123 Questa nuova figura di danno, nella quale è confluito anche il danno biologico, da un lato è venuta incontro
all’esigenza di tutelare fattispecie dannose aredittuali e, dall’altro lato, ha consentito alla Corte Costituzionale
di salvare l’art. 2059 c.c. dal giudizio di incostituzionalità.
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