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quest’ultimo a subire in modo diretto gli effetti negativi del comportamento lesivo della propria

            immagine istituzionale. Ad ogni modo, la lesione dell’immagine del singolo ente può assumere
            carattere generale e riguardare l’intero sistema dell’amministrazione, intesa come Stato – perso-

            na. Ne consegue, pertanto, l’indisponibilità del diritto all’immagine della Pubblica Amministra-

            zione la quale deve essere ripristinata, a prescindere dalla valutazione della singola Amministra-

            zione colpita .
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                  Dunque, per aversi danno all’immagine della pubblica amministrazione, secondo la più re-

            cente opinione, la lesione deve rivelarsi come negativa propagazione del comportamento illecito

            del dipendente pubblico che  ha idoneità a deteriorare ed offuscare l’immagine

            dell’amministrazione la quale, per definizione, deve possedere, diffondere e difendere valori di
            onestà, correttezza, trasparenza, legalità ed affidabilità; essa, in altri termini, deve essere capace

            di incrinare il rapporto di fiducia tra la cittadinanza e l’istituzione pubblica a tal punto da realiz-

            zare un vero e proprio “danno sociale” .
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                  La lesione all’immagine si produce, in siffatta  prospettiva, allorché all’evento  dannoso

            consegua una percettibile eco sui mezzi di informazione, in modo da suscitare riprovazione

            nell’opinione pubblica .
                                   118



            3.    La natura del danno all’immagine



            3.1.  Tipologia di danno
                  Come abbiamo già introdotto in precedenza, nell’ambito dell’analisi sulla natura giuridica

            del danno all’immagine particolarmente rilevante è stato il tentativo  di ricondurre tale figura

            giuridica al danno morale.

                  La ratio di tale scelta risiedeva nella necessità di garantire un risarcimento del danno in re-
            lazione al discredito sociale subito dall’ente e determinato dal verificarsi di una fattispecie pe-

            nalmente rilevante, riconducibile a una condotta degli amministratori o dei dipendenti pubblici.

                  Punto debole di tale impostazione era però l’impossibilità di attribuire alla persona giuri-

            dica un pretium doloris. Proprio per tale motivo era stata riconosciuta la giurisdizione della Corte
            dei Conti esclusivamente in funzione dell’esborso monetario per il ripristino dell’immagine.




            116   Corte dei Conti, Regione Umbria, Sezione giurisdizionale, sentenza n. 98 del 9 gennaio 2001.
            117   Corte dei Conti, sezione giurisdizionale, Veneto, sentenza n. 322 del 17 aprile 2009.
            118   Corte dei Conti, II Sezione, sentenza n. 431 dell’11 novembre 2010.

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