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CAPITOLO IV
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione
Il danno all’immagine della Pubblica Amministrazione è una delle figure di più ricorrente
applicazione nella prassi giudiziaria.
Secondo un’accurata definizione dottrinale, il danno all’immagine “lede il buon andamen-
to dell’amministrazione, la quale, a causa della condotta illecita perpetrata dai dipendenti infede-
li, perde credibilità e la fiducia dei cittadini - amministrati, poiché ingenera in questi ultimi la
convinzione che il comportamento illecito posto in essere dal dipendente rappresenti il modo
in cui l’ente agisce ordinariamente” .
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Dello stesso avviso è anche la giurisprudenza secondo la quale “nei confronti della perso-
na giuridica ed in genere dell’ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patri-
moniale, costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente, sia
sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell’agire delle persone
fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell’ente e, quindi, nell’agire dell’ente,
sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di
settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l’ente di norma interagisca” .
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Circa il danno all’immagine vi è stato un lungo e difficile travaglio dottrinale e giurispru-
denziale, che merita di essere analizzato.
1. Il danno all’immagine delle persone giuridiche
Il concetto di danno all’immagine è stato da sempre ricollegato dalla giurisprudenza sola-
mente alle persone fisiche.
Il Codice Civile, infatti, per quanto riguarda le persone giuridiche disciplinava l’abuso
dell’immagine altrui all’art. 10 , integrandolo con gli art. 96 , 97 e 98 della Legge sul di-
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104 CARIDÀ, “Amministrazione pubblica e responsabilità”, Pisa 2011, pag. 96
105 Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Lombardia, 6 marzo 2008, n. 136.
106 Art. 10 c.c.: “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei
casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della perso-
na stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarci-
mento dei danni”.
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