Page 70 - Quaderno 2017-8
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CAPITOLO IV

                                  Il danno all’immagine della pubblica amministrazione




                  Il danno all’immagine della Pubblica Amministrazione è una delle figure di più ricorrente

            applicazione nella prassi giudiziaria.
                  Secondo un’accurata definizione dottrinale, il danno all’immagine “lede il buon andamen-

            to dell’amministrazione, la quale, a causa della condotta illecita perpetrata dai dipendenti infede-

            li, perde credibilità e la fiducia dei cittadini - amministrati, poiché ingenera in questi ultimi la

            convinzione che il comportamento illecito posto in essere dal dipendente rappresenti il modo
            in cui l’ente agisce ordinariamente” .
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                  Dello stesso avviso è anche la giurisprudenza secondo la quale “nei confronti della perso-

            na giuridica ed in genere dell’ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patri-
            moniale, costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente, sia

            sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell’agire delle persone

            fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell’ente e, quindi, nell’agire dell’ente,

            sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di

            settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l’ente di norma interagisca” .
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                  Circa il danno all’immagine vi è stato un lungo e difficile travaglio dottrinale e giurispru-

            denziale, che merita di essere analizzato.




            1.    Il danno all’immagine delle persone giuridiche



                  Il concetto di danno all’immagine è stato da sempre ricollegato dalla giurisprudenza sola-
            mente alle persone fisiche.

                  Il Codice  Civile, infatti, per quanto riguarda le persone  giuridiche disciplinava l’abuso

            dell’immagine altrui all’art. 10 , integrandolo con gli art. 96 , 97  e 98  della Legge sul di-
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            104   CARIDÀ, “Amministrazione pubblica e responsabilità”, Pisa 2011, pag. 96
            105   Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Lombardia, 6 marzo 2008, n. 136.
            106   Art. 10 c.c.: “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei
               casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della perso-
               na stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarci-
               mento dei danni”.

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