Page 68 - Quaderno 2017-8
P. 68

La nozione di dolo non si identifica tanto con la volontà dell’evento dannoso, ma piutto-

            sto si configura come “dolo civile contrattuale” determinato dalla volontà di non adempiere agli
            obblighi di servizio e dalla consapevolezza della natura illecita dell’attività posta in essere.




            5.    Il nesso di causalità



                  Il nesso di causalità è un elemento autonomo rispetto sia alla condotta sia all’evento. An-

            che in questo caso la definizione va ripresa dal campo penalistico. A tal proposito, infatti, la

            Corte dei Conti ha fatto proprio l’orientamento espresso dalla Cassazione penale in riferimento:
                  a.  al principio della condicio sine qua non, secondo il quale la causalità è quella circostanza

                     senza la quale non si sarebbe verificato l’evento;

                  b. al principio della causalità adeguata, quando l’evento è conseguenza della condotta se-
                     condo l’id quod plerumque accidit;

                  c.  al principio della causalità umana, che prevede l’esclusione del nesso causale ad opera

                     di fatti imprevedibili o atipici.

                  Il nesso di causalità è, dunque, da intendersi come il rapporto tra la condotta dell’agente e

            l’evento dannoso. È un presupposto imprescindibile per contestare la legittimità comportamen-
            tale.

                  In ogni caso, raramente un evento può essere ricondotto con certezza al soggetto consi-

            derato agente, in quanto spesso intervengono fattori concausali ulteriori. Proprio per questo se-
            condo parte della dottrina vi è un’altissima probabilità dell’esistenza del nesso causale, ma non

            la certezza.

                  Inoltre mentre il giudizio sull’esistenza del nesso di causalità è fondato su un sistema di

            reperimento dei criteri ipotetici (probabilistici, scientifici e sociali) di causazione dell’evento, il
            giudizio sulla causalità dell’omissione è un giudizio doppiamente ipotetico, rivolto a verificare

            sulla base di un’analisi la effettiva probabilità scientifica del verificarsi dell’evento e la sua credi-

            bilità logica e razionale.






                 è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o
                 imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
                 La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni,
                 ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico”.
            101   Corte dei Conti, sez. giur. Sardegna, sentenza n. 2215 del 18 novembre 2008.

                                                           - 66 -
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73