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Insomma, in ultima analisi, si tratta di un giudizio di rimproverabilità che pone in eviden-

            za l’atteggiamento antidoveroso della volontà , ossia il rapporto di contraddizione tra la volontà
            del soggetto e la norma.

                  Si parla, quindi, in campo amministrativo della cosiddetta colpa normativa, concetto che

            differisce profondamente dalla colpa psicologica, utilizzata in campo civilistico. Si vuole così ar-

            ticolare il giudizio non su un modello di buon dipendente astrattamente considerato, bensì sulla
            costruzione di una figura che tenga conto della capacità e del ruolo assegnato al pubblico di-

            pendente, così come esso è inserito all’interno di una data struttura amministrativa .
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                  L’imputazione per colpa contiene sempre un rimprovero di leggerezza in considerazione

            dello scarto che separa la condotta concreta dalla condotta che la legge e la comune prudenza
            assumono come regola. Il grado di colpa sarà direttamente proporzionale al grado di esigibilità

            da parte del dipendente pubblico del comportamento conforme a diligenza ed allo scarto fra

            detto comportamento ed il comportamento tenuto. La qualifica di esigibilità di una condotta è
            un dato squisitamente variabile che può offrire tutta una gamma di variazioni quantitative, in

            più o in meno, a seconda della situazione personale del soggetto agente.

                  Occorre allora evidenziare quali siano i coefficienti in presenza dei quali la divergenza tra

            il comportamento tenuto e quello dovuto raggiunga il massimo, tale da configurarsi il livello di

            gravità della colpa necessario all’imputazione  della responsabilità amministrativa. Secondo le
            Sezioni Unite della Corte dei Conti tali coefficienti devono essere ravvisati “nella prevedibilità

            astratta sulla base dei doveri d’ufficio della realizzazione di un illecito contabile; nella presenza

            di una marchiana negligenza o irrazionale imperizia; nell’assenza di oggettive ed eccezionali dif-
            ficoltà nello svolgimento dello specifico compito d’ufficio; nell’assenza del massimo di cautele

            laddove le funzioni esercitate dal soggetto siano connotate da potenziale e particolare pericolo-

            sità” .
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                  L’utilizzo della concezione normativa della colpa permette di graduare la colpa, offrendo

            un concetto regolabile di colpevolezza secondo criteri di valore, essendo la volontà diversamen-
            te rimproverabile in ragione della sua maggiore o minore antidoverosità. E ciò al fine di soddi-

            sfare quelle esigenze di individualizzare la colpevolezza, di rapportarla alla varietà delle situazio-

            ni umane attraverso la valutazione dei processi interni di motivazione, come del resto la prassi
            giudiziaria quotidianamente fa nella commisurazione concreta della pena.






            91   Corte dei Conti, sez. Veneto, sentenza n. 618/R dell’11 settembre 1997.
            92   Corte dei Conti, Sez. riun., sentenza n. 56/A del 10 giugno 1997.

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