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3.3.2. Danno da tangente

                  Il danno da tangente si configura quando, per l’esecuzione di lavori o per adempimenti
            amministrativi, viene erogata illecitamente una somma di danaro (detta per l’appunto tangente)

            al pubblico dipendente.

                  Con riferimento a tale figura di danno la giurisprudenza della Corte dei Conti non è uni-

            voca. Una parte sostiene, infatti, che, ai fini della responsabilità amministrativa, sia sufficiente la
            prova della mera dazione della tangente e che il risarcimento debba essere rapportato all’entità

            della tangente stessa. Altra parte della giurisprudenza sostiene invece che debba essere provata

            la concreta maggiorazione dei costi del servizio o l’effettivo danno procurato al fine della confi-

            gurazione della fattispecie e il conseguente risarcimento. La prima teoria appare più vicina ad
            una concezione sanzionatoria della  responsabilità amministrativa, mentre la seconda teoria

            sembra riconoscere il carattere risarcitorio della responsabilità amministrativa.

                  La tangente rileva, ai fini del danno da risarcire, sia come guadagno illecito dell’agente sia
            come maggior onere sostenuto dall’amministrazione, a suo danno, per acquisti di beni o servizi o

            come minor entrata, sempre a suo danno, per la vendita di beni o servizi. È stato, infatti, eviden-

            ziato il fenomeno della  cosiddetta  “traslazione dei  maggiori costi”, in virtù  del  quale

            l’imprenditore che paga al funzionario infedele la tangente, ne riversa (ossia ne trasla) il peso eco-

            nomico sulla stessa amministrazione, aumentando il prezzo delle sue prestazioni oppure dimi-
            nuendolo nei contratti attivi. Ciò legittima, per la Corte dei Conti, la presunzione che il danno da

            tangente sia rappresentato dalla tangente stessa, presupponendosi che comunque il danno patri-

            moniale inferto  all’amministrazione  non  sia comunque inferiore all’ammontare della  tangente
            stessa. Naturalmente la presunzione fa salva ogni altra quantificazione che venga dimostrata.

                  L’importo del danno patrimoniale derivante dalla percezione di tali tangenti, infatti, viene

            di regola quantificato in via presuntiva, in base al meccanismo equitativo, in una somma almeno

            pari alla mazzetta versata al funzionario compiacente, anche se il criterio equitativo viene in al-
            cune sentenze ritenuto applicabile solo nel caso in cui sia impossibile o estremamente difficile

            una diversa quantificazione del danno ancorata a parametri certi; talvolta la Procura della Corte

            dei Conti contesta una somma anche superiore rispetto alle erogazioni pecuniarie illecitamente

            effettuate a favore dei  funzionari o  amministratori, in quanto il vantaggio  patrimoniale che
            l’assuntore dell’appalto di lavori e forniture è certo di trarre dal rapporto con la Pubblica Am-

            ministrazione è certamente superiore all’importo indebitamente corrisposto al pubblico agente.

            Di quest’ultimo indirizzo la Corte dei Conti fa spesso applicazione anche nei confronti dei di-

            pendenti infedeli che omettano accertamenti in cambio di tangenti versate dal contribuente.

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