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3.3.2. Danno da tangente
Il danno da tangente si configura quando, per l’esecuzione di lavori o per adempimenti
amministrativi, viene erogata illecitamente una somma di danaro (detta per l’appunto tangente)
al pubblico dipendente.
Con riferimento a tale figura di danno la giurisprudenza della Corte dei Conti non è uni-
voca. Una parte sostiene, infatti, che, ai fini della responsabilità amministrativa, sia sufficiente la
prova della mera dazione della tangente e che il risarcimento debba essere rapportato all’entità
della tangente stessa. Altra parte della giurisprudenza sostiene invece che debba essere provata
la concreta maggiorazione dei costi del servizio o l’effettivo danno procurato al fine della confi-
gurazione della fattispecie e il conseguente risarcimento. La prima teoria appare più vicina ad
una concezione sanzionatoria della responsabilità amministrativa, mentre la seconda teoria
sembra riconoscere il carattere risarcitorio della responsabilità amministrativa.
La tangente rileva, ai fini del danno da risarcire, sia come guadagno illecito dell’agente sia
come maggior onere sostenuto dall’amministrazione, a suo danno, per acquisti di beni o servizi o
come minor entrata, sempre a suo danno, per la vendita di beni o servizi. È stato, infatti, eviden-
ziato il fenomeno della cosiddetta “traslazione dei maggiori costi”, in virtù del quale
l’imprenditore che paga al funzionario infedele la tangente, ne riversa (ossia ne trasla) il peso eco-
nomico sulla stessa amministrazione, aumentando il prezzo delle sue prestazioni oppure dimi-
nuendolo nei contratti attivi. Ciò legittima, per la Corte dei Conti, la presunzione che il danno da
tangente sia rappresentato dalla tangente stessa, presupponendosi che comunque il danno patri-
moniale inferto all’amministrazione non sia comunque inferiore all’ammontare della tangente
stessa. Naturalmente la presunzione fa salva ogni altra quantificazione che venga dimostrata.
L’importo del danno patrimoniale derivante dalla percezione di tali tangenti, infatti, viene
di regola quantificato in via presuntiva, in base al meccanismo equitativo, in una somma almeno
pari alla mazzetta versata al funzionario compiacente, anche se il criterio equitativo viene in al-
cune sentenze ritenuto applicabile solo nel caso in cui sia impossibile o estremamente difficile
una diversa quantificazione del danno ancorata a parametri certi; talvolta la Procura della Corte
dei Conti contesta una somma anche superiore rispetto alle erogazioni pecuniarie illecitamente
effettuate a favore dei funzionari o amministratori, in quanto il vantaggio patrimoniale che
l’assuntore dell’appalto di lavori e forniture è certo di trarre dal rapporto con la Pubblica Am-
ministrazione è certamente superiore all’importo indebitamente corrisposto al pubblico agente.
Di quest’ultimo indirizzo la Corte dei Conti fa spesso applicazione anche nei confronti dei di-
pendenti infedeli che omettano accertamenti in cambio di tangenti versate dal contribuente.
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