Page 55 - Quaderno 2017-8
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La giurisprudenza contabile, da molti anni, ha ampliato il concetto di danno risarcibile per
la Pubblica Amministrazione, con progressivo passaggio dal danno inferto al patrimonio mate-
riale della singola amministrazione a quello arrecato, con accezione più ampia, alla collettività. È
stato allora costruito il concetto di danno pubblico, inteso come lesione di beni ed interessi, su-
scettibili di valutazione economica, che appartengono alla collettività e quindi allo Stato in sen-
so lato.
L’evoluzione intervenuta negli ultimi anni nella materia amministrativa, la modifica radica-
le del modo di operare delle pubbliche amministrazioni e la sempre maggiore attenzione
dell’Unione Europea circa la salvaguardia delle finanze pubbliche hanno determinato la crea-
zione di una nozione di danno ancora più ampia, riferita alla lesione della cosiddetta finanza
pubblica allargata.
Il concetto di danno, dunque, si lega oggi all’interesse del cittadino-contribuente ad avere
una gestione delle risorse pubbliche corretta, sana, trasparente, tracciabile, efficace ed economi-
ca. Il danno, dunque, si verifica allorquando vi è una lesione al patrimonio pubblico derivante
dal comportamento doloso o colposo dell’agente legato da un rapporto con la pubblica ammi-
nistrazione.
La giurisprudenza contabile ha attualmente descritto in maniera compiuta e precisa alcune
tipologie di danno. Si parla, infatti, ad esempio, di danno da disservizio, di danno da tangente,
di danno da perdita di chance e di danno all’immagine.
3.3.1. Danno da disservizio
Il danno da disservizio è un istituto pretorio che presuppone una distorsione dell’azione
pubblica rispetto al fine cui essa deve essere indirizzata, andando a configurare un illecito eser-
cizio di pubbliche funzioni o la mancata resa del servizio.
Esso è quindi correlato al minore risultato conseguito dall’apparato amministrativo a se-
guito di omessa o carente prestazione lavorativa del dipendente, con conseguente ulteriore dan-
no in termini di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa . In questo caso, quindi,
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l’opera del dipendente, anziché contribuire al fisiologico sviluppo delle attività amministrative in
carico all’ente pubblico di appartenenza, incide negativamente sui processi di lavoro che si svol-
gono al suo interno, intralciando il conseguimento delle finalità istituzionali.
78 Il danno, dunque, si caratterizza per l’inosservanza dei doveri del pubblico dipendente (oggi canonizzati in
leggi, nel CCNL e nei codici di comportamento) con conseguente diminuzione di efficienza dell’apparato
pubblico.
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