Page 55 - Quaderno 2017-8
P. 55

La giurisprudenza contabile, da molti anni, ha ampliato il concetto di danno risarcibile per

            la Pubblica Amministrazione, con progressivo passaggio dal danno inferto al patrimonio mate-
            riale della singola amministrazione a quello arrecato, con accezione più ampia, alla collettività. È

            stato allora costruito il concetto di danno pubblico, inteso come lesione di beni ed interessi, su-

            scettibili di valutazione economica, che appartengono alla collettività e quindi allo Stato in sen-

            so lato.
                  L’evoluzione intervenuta negli ultimi anni nella materia amministrativa, la modifica radica-

            le del modo di operare delle pubbliche amministrazioni e la sempre maggiore attenzione

            dell’Unione Europea circa la salvaguardia delle finanze pubbliche hanno determinato la crea-

            zione di una nozione di danno ancora più ampia, riferita alla lesione della cosiddetta finanza
            pubblica allargata.

                  Il concetto di danno, dunque, si lega oggi all’interesse del cittadino-contribuente ad avere

            una gestione delle risorse pubbliche corretta, sana, trasparente, tracciabile, efficace ed economi-
            ca. Il danno, dunque, si verifica allorquando vi è una lesione al patrimonio pubblico derivante

            dal comportamento doloso o colposo dell’agente legato da un rapporto con la pubblica ammi-

            nistrazione.

                  La giurisprudenza contabile ha attualmente descritto in maniera compiuta e precisa alcune

            tipologie di danno. Si parla, infatti, ad esempio, di danno da disservizio, di danno da tangente,
            di danno da perdita di chance e di danno all’immagine.



            3.3.1. Danno da disservizio
                  Il danno da disservizio è un istituto pretorio che presuppone una distorsione dell’azione

            pubblica rispetto al fine cui essa deve essere indirizzata, andando a configurare un illecito eser-

            cizio di pubbliche funzioni o la mancata resa del servizio.

                  Esso è quindi correlato al minore risultato conseguito dall’apparato amministrativo a se-
            guito di omessa o carente prestazione lavorativa del dipendente, con conseguente ulteriore dan-

            no in  termini di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa . In questo caso, quindi,
                                                                                 78
            l’opera del dipendente, anziché contribuire al fisiologico sviluppo delle attività amministrative in

            carico all’ente pubblico di appartenenza, incide negativamente sui processi di lavoro che si svol-
            gono al suo interno, intralciando il conseguimento delle finalità istituzionali.




            78   Il danno, dunque, si caratterizza per l’inosservanza dei doveri del pubblico dipendente (oggi canonizzati in
               leggi, nel CCNL e nei  codici di comportamento) con conseguente diminuzione di efficienza dell’apparato
               pubblico.

                                                           - 53 -
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60