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3.1. La quantificazione del danno
Il danno erariale è sempre stato caratterizzato dalla patrimonialità. Affinché potesse confi-
gurarsi, infatti, era necessario un pregiudizio che fosse suscettibile di una valutazione economi-
ca. Tuttavia, tale impostazione è stata superata, arrivando alla cosiddetta “depatrimonializzazio-
ne della responsabilità amministrativa” che ha condotto alla risarcibilità del danno biologico
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che prescinde dalla perdita di capacità reddituale del danneggiato . Si è, infatti, affermato un fi-
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lone giurisprudenziale teso ad ampliare il concetto di danno erariale, trasformandolo da sempli-
ce deminutio patrimonii nella più amplia nozione di “danno pubblico”, comprendente, oltre che la
lesione patrimoniale, anche qualsiasi altra lesione di interessi generali di natura pubblica, co-
munque suscettibili di valutazione economica .
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L’obbligazione patrimoniale in cui si concretizza dopo il suo accertamento la responsabili-
tà amministrativa rilevata in capo al dipendente non corrisponde automaticamente al danno ar-
recato, pur se di immediata individuazione.
È, infatti, da rammentare quanto previsto dall’art. 1 della L. 20/1994 al cui comma 1-bis
afferma che “nei giudizi di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi
comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli
amministratori o dei pubblici dipendenti soggetti al giudizio di responsabilità”. È pertanto introdotta la co-
siddetta compensatio lucri cum damno. Il giudice contabile non può e non deve trascurare di fare
una valutazione complessiva dell’operazione o dell’atto di gestione sottoposto al suo vaglio,
scomputando a favore del convenuto le eventualità utilità che questo ha portato all’erario con la
sua condotta dannosa. Tale valutazione non va limitata alle utilità o ai soli vantaggi economica-
mente stimabili, ma deve includere ogni utilità godibile dall’amministrazione o dalla comunità
interessata, conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto che ha generato l’addebito conte-
stato.
Il principio in precedenza era stato escluso dalla giurisprudenza contabile in base al pre-
supposto che gli interessi presi in considerazione nel giudizio stesso non fossero paritetici. Nel
quadro di un profondo processo riformatore delle pubbliche amministrazioni che vede progres-
71 RODRIGUEZ, “Tangenti e danno all’immagine: un altro intervento del giudice contabile”, nota a Corte dei
Conti, sentenza n. 502 del 7 dicembre 2007.
72 Corte dei Conti, Sez. riun., sentenza n. 10 del 23 aprile 2013.
73 “La nozione di danno pubblico non comprende soltanto la lesione dei beni pubblici patrimoniali in senso
proprio, ma si estende alla lesioni di quegli interessi pubblici che sono da ritenere beni in senso giuridico. Tali
beni sono immateriali poiché ad essi è estraneo il concetto di espropriazione o di appartenenza proprio delle
cose materiali, ma dalla loro lesione, che lede l’interesse generale della collettività, possono derivare pregiudizi
economici sia sotto il profilo del danno emergente, sia sotto quello del lucro cessante” (Corte dei Conti, sez.
riun., 28 maggio 1999, n. 16/99/QM).
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