Page 52 - Quaderno 2017-8
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3.1.  La quantificazione del danno

                  Il danno erariale è sempre stato caratterizzato dalla patrimonialità. Affinché potesse confi-
            gurarsi, infatti, era necessario un pregiudizio che fosse suscettibile di una valutazione economi-

            ca. Tuttavia, tale impostazione è stata superata, arrivando alla cosiddetta “depatrimonializzazio-

            ne della responsabilità amministrativa”  che ha condotto alla risarcibilità del danno biologico
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            che prescinde dalla perdita di capacità reddituale del danneggiato . Si è, infatti, affermato un fi-
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            lone giurisprudenziale teso ad ampliare il concetto di danno erariale, trasformandolo da sempli-

            ce deminutio patrimonii nella più amplia nozione di “danno pubblico”, comprendente, oltre che la

            lesione patrimoniale, anche qualsiasi altra lesione di interessi generali  di natura pubblica, co-

            munque suscettibili di valutazione economica .
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                  L’obbligazione patrimoniale in cui si concretizza dopo il suo accertamento la responsabili-

            tà amministrativa rilevata in capo al dipendente non corrisponde automaticamente al danno ar-

            recato, pur se di immediata individuazione.
                  È, infatti, da rammentare quanto previsto dall’art. 1 della L. 20/1994 al cui comma 1-bis

            afferma che “nei giudizi di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi

            comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli

            amministratori o dei pubblici dipendenti soggetti al giudizio di responsabilità”. È pertanto introdotta la co-

            siddetta compensatio lucri cum damno. Il giudice contabile non può e non deve trascurare di fare
            una valutazione complessiva dell’operazione  o dell’atto di gestione  sottoposto al suo vaglio,

            scomputando a favore del convenuto le eventualità utilità che questo ha portato all’erario con la

            sua condotta dannosa. Tale valutazione non va limitata alle utilità o ai soli vantaggi economica-
            mente stimabili, ma deve includere ogni utilità godibile dall’amministrazione o dalla comunità

            interessata, conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto che ha generato l’addebito conte-

            stato.

                  Il principio in precedenza era stato escluso dalla giurisprudenza contabile in base al pre-
            supposto che gli interessi presi in considerazione nel giudizio stesso non fossero paritetici. Nel

            quadro di un profondo processo riformatore delle pubbliche amministrazioni che vede progres-



            71   RODRIGUEZ, “Tangenti e danno all’immagine: un altro intervento del giudice contabile”, nota a Corte dei
               Conti, sentenza n. 502 del 7 dicembre 2007.
            72   Corte dei Conti, Sez. riun., sentenza n. 10 del 23 aprile 2013.
            73   “La nozione di danno pubblico non comprende soltanto la lesione dei beni pubblici patrimoniali in senso
               proprio, ma si estende alla lesioni di quegli interessi pubblici che sono da ritenere beni in senso giuridico. Tali
               beni sono immateriali poiché ad essi è estraneo il concetto di espropriazione o di appartenenza proprio delle
               cose materiali, ma dalla loro lesione, che lede l’interesse generale della collettività, possono derivare pregiudizi
               economici sia sotto il profilo del danno emergente, sia sotto quello del lucro cessante” (Corte dei Conti, sez.
               riun., 28 maggio 1999, n. 16/99/QM).

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