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patrimonio pubblico (ad esempio, il danno a una società a partecipazione pubblica, nonché
quello originato da rivalse per sanzioni amministrative pecuniarie inflitte da altre amministra-
zioni o da autorities nei confronti di amministrazioni pubbliche per condotte illecite dei suoi diri-
genti).
Per quanto concerne il danno indiretto appare necessaria qualche specificazione. Esso si
crea quando la Procura contabile agisce in via di rivalsa nei confronti di funzionari o ammini-
stratori pubblici che abbiano causato un danno a terzi, danno che l’ente pubblico di apparte-
nenza ha dovuto risarcire. Tale tipologia di responsabilità, invero, non rappresenta una catego-
ria individuata dalla giurisprudenza contabile, ma è prevista espressamente dall’art. 22 del T.U.
n. 3/1957 .
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Tra le nuove figure di danno indiretto risarcibili possono citarsi il danno da equa ripara-
zione per irragionevole durata del processo, di cui all’art. 5 e seguenti della L. 89/2001 e quel-
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lo per illecito trattamento di dati personali, di cui all’art. 15 del D.Lgs. 196/2003 .
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Nella nozione di danno risarcito al terzo, quale presupposto dell’azione di rivalsa sopra
descritta, è ricompresa ogni erogazione di denaro effettuata a titolo di risarcimento del danno
conseguente a pronunce del giudice civile o amministrativo. Circa il tipo di sentenza che presie-
de all’attivazione del giudizio di responsabilità, la dottrina non è pacifica. Non è infatti certo se
basti una sentenza provvisoriamente esecutiva a far nascere un danno o se solo una sentenza
definitiva possa dar luogo all’attualità del danno e quindi all’azione di rivalsa
dell’amministrazione di appartenenza.
Il danno, nella sua duplice accezione di danno diretto e indiretto, deve comunque essere
certo, effettivo ed attuale. Non rileva, quindi, il danno meramente presunto, ovvero quello la
cui effettività è fondata su pure supposizioni sfornite di valenza probatoria, salvo che esse non
si mostrino gravi, precise e concordanti.
68 Art. 22 del T.U. n. 3/1957: “L’impiegato che, nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti,
cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell’art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo. L’azione di risarcimento nei suoi
confronti può essere esercitata congiuntamente con l’azione diretta nei confronti dell’Amministrazione qualora, in base alle norme
ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato.
L’amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest’ultimo a norma
degli articoli 18 e 19. Contro l’impiegato addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici l’azione
dell’Amministrazione è ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave”.
69 Art. 5 L. 89/2001: “Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al pro-
curatore generale della Corte dei conti, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell’azione
disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento”.
70 Art. 15 D.Lgs. 196/2003: “Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarci-
mento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile.
Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’articolo 11”.
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