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sivamente ridursi la posizione di supremazia speciale delle amministrazioni stesse, la tesi degli

            interessi non paritetici non è più sostenibile in assoluto.
                  L’ampiezza della formulazione normativa dell’art. 1-bis porta a ritenere che il giudice deb-

            ba necessariamente computare, nella determinazione del  quantum debeatur, qualsiasi  vantaggio

            fruito dall’amministrazione, purché conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito e

            ancorché frutto di atti illegittimi o comportamenti illeciti, anche se non mancano decisioni ten-
            denti ad escludere la possibilità di opporre in compensazione utilità conseguite contra legem. Di

            tale previsione legislativa si è fatta applicazione, ad esempio, in relazione alla utilitas ricevuta dal-

            la Pubblica Amministrazione a seguito di prestazioni lavorative rese da personale illegittima-

            mente assunto o inquadrato in superiori qualifiche o trattenuto in servizio in violazione di divie-
            ti legislativi, nell’espletamento di incarichi professionali e consulenze esterne illegittimamente

            affidate in quanto relative ad attività espletabili con personale interno, nella autorizzazione di

            spese per la realizzazione di opere pubbliche senza disponibilità in bilancio e in moltissimi altri
            casi ancora.

                  La valutazione circa l’eventuale sussistenza di una utilitas si affianca, precedendolo, al più

            noto e risalente parametro di giudizio di cui il giudice amministrativo deve tener conto nella

            quantificazione del  danno erariale addebitabile al convenuto, ossia il potere riduttivo

            dell’addebito, di cui abbiamo parlato al capitolo 1.


            3.2.  L’onere della prova del danno

                  Interessante nella trattazione dell’elemento del danno erariale è anche l’aspetto dell’onere
            della prova.

                  Come affermato da consolidata giurisprudenza, “tanto del danno patrimoniale quanto di

            quello non patrimoniale deve essere fornita prova a cura dell’attore: più precisamente va sempre

            fornita la prova del danno emergente e/o del lucro cessante, non potendosi seguire la tesi per
            cui sarebbe in re ipsa, nel fatto stesso della violazione di legge; tanto in mancanza di disposizioni

            di carattere generale configuranti una responsabilità contabile risarcitoria senza danno salve le

            ipotesi sanzionatorie  specificatamente  previste. Nel giudizio di responsabilità amministrativa,

            grava sul pubblico ministero l’onere della prova del nesso di causalità tra la condotta illecita del
            convenuto e il danno erariale; le lacune probatorie dell’attore, infatti, non possono agire in fa-










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