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l’emanazione del D.P.R. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici
che, all’art. 12, impone espressamente il rispetto nella trattazione delle pratiche dell’ordine cro-
nologico con il quale sono pervenute all’ufficio.
Tali indicazioni attestano l’univoca conquista da parte del tempo della qualifica di “bene
della vita” in quanto, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, da tale fattore dipende
spesso la convenienza o meno di un investimento o, comunque, di una scelta da parte del priva-
to, che a causa del ritardo nella risposta da parte della pubblica amministrazione può vedere ir-
rimediabilmente sfumato il conseguimento di una determinata utilità. Ecco perché la Corte dei
Conti ritiene che “l’intenzionale alterazione dell’ordine di trattazione degli affari è, oggi, tema
che attiene anche alla responsabilità per danno erariale piuttosto che a quella solo disciplina-
re” .
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Alla luce di quanto fin qui affermato, “il conseguimento delle finalità dell’azione ammini-
strativa secondo i ricordati canoni di efficienza, economicità, produttività ed efficacia costituisce
un vero e proprio bene del patrimonio della Pubblica Amministrazione che, anche se non su-
scettibile di immediata percezione materiale, al pari di un bene mobile o immobile, è pacifica-
mente riconducibile a quel complesso di interessi e di ricchezze costituenti il precipitato proce-
dimentale e provvedimentale dell’azione della Pubblica Amministrazione, ed in quanto tali ri-
conducibili ad una dimensione ampia di patrimonio pubblico.
L’efficienza diviene così modalità di svolgimento dell’attività amministrativa da parte del
soggetto agente e si rivela idonea a costituire parametro di valutazione dell’antigiuridicità della
condotta in relazione all’elemento soggettivo. In altre parole, la distorta o non corretta utilizza-
zione delle risorse strumentali della Pubblica Amministrazione da parte dell’impiegato, com-
promette la definizione ottimale del risultato amministrativo finale cui le stesse sono preposte,
provoca la lesione di un bene del patrimonio pubblico – il risultato finale dell’azione ammini-
strativa – e viola la regola dell’efficienza che è normativamente preordinata alla ottimale cura
dell’interesse della Pubblica Amministrazione per il pubblico bene” .
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La risarcibilità di tale di tipo di danno è effettuata in via equitativa e va sempre tenuta di-
stinta dal risarcimento del danno all’immagine, al fine di evitare la duplicazione dell’indennizzo.
81 Corte dei Conti, Sezione giur. Lombardia, sentenza n. 139 del 18 febbraio - 31 luglio 2015.
82 Corte dei Conti, Sez. giur. Basilicata, sentenza nr. 83 del 22 marzo 2006.
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