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nimo di diligenza che il caso concreto richiede, a seconda del tipo di attività e della particolare

            preparazione professionale dell’agente.
                  Il giudice contabile ha identificato la colpa grave con la “intensa negligenza”, nella “sprez-

            zante trascuratezza dei propri doveri, nell’atteggiamento di grave disinteresse nell’espletamento

            delle proprie funzioni, nella macroscopica violazione di norme, nel comportamento che denoti

            dispregio delle comuni regole di prudenza, nonché nel concorso della ravvisabilità ex ante del
            nocumento, riconoscibile, sempre ex ante, per dovere professionale d’ufficio e della assenza di

            oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento dei propri compiti” .
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                  In tale prospettiva, la giurisprudenza della Corte dei Conti ha individuato come indici di

            riconoscimento della colpa grave l’inosservanza del minimo di diligenza, la prevedibilità
            dell’evento dannoso, la sconsiderata ed arbitraria cura degli interessi pubblici, l’apprezzabile su-

            peramento dei limiti di comportamento del bonus pater familias, il notevole superamento dei limiti

            da parte dell’agente che svolga un tipo di attività tecnico-professionale, il cui esercizio richieda
            particolari cognizioni tecniche o scientifiche, la violazione di norme al cui mancato rispetto il

            legislatore collega sanzioni gravi. Utili criteri orientativi sono stati, infatti, rinvenuti nell’art. 2,

            comma 3, L. 117/1998 che, con riguardo alla responsabilità dei magistrati, identifica la colpa

            grave nella “grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile”, nonché nell’art. 5, comma

            3, D.L. 472/1997 che, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributa-
            rie, prevede che “la colpa è grave quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e

            non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, ri-

            sulta evidente la macroscopica inosservanza degli obblighi elementari”.
                  La colpa del pubblico dipendente, dunque, va accertata caso per caso dal giudice in rela-

            zione “alle modalità del fatto, all’atteggiamento soggettivo dell’autore, nonché al rapporto tra

            tale atteggiamento e l’evento dannoso, di guisa il giudizio di riprovevolezza della condotta ven-

            ga in definitiva ad essere basato su un quid pluris rispetto ai parametri di cui agli artt. 43 c.p. e

            1176 c.c.” .
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                  Accertare la gravità della colpa vuol dire valutare il livello di diligenza del singolo caso

            specifico, in riferimento a tutte le sue circostanze. Ne consegue che è necessario tener conto

            della conoscibilità, della prevedibilità e dell’evitabilità dell’evento, in maniera tale da non qualifi-
            care come “grave” il comportamento di chi, pur potendo prevedere ed evitare l’evento danno-

            so, non lo fece.



            89   Corte dei Conti, Sezioni Riunite, sentenza n. 57/A del 10 giugno 1997.
            90   Corte dei Conti, Sez. riun., sentenza n. 56/A del 10 giugno 1997.

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