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nimo di diligenza che il caso concreto richiede, a seconda del tipo di attività e della particolare
preparazione professionale dell’agente.
Il giudice contabile ha identificato la colpa grave con la “intensa negligenza”, nella “sprez-
zante trascuratezza dei propri doveri, nell’atteggiamento di grave disinteresse nell’espletamento
delle proprie funzioni, nella macroscopica violazione di norme, nel comportamento che denoti
dispregio delle comuni regole di prudenza, nonché nel concorso della ravvisabilità ex ante del
nocumento, riconoscibile, sempre ex ante, per dovere professionale d’ufficio e della assenza di
oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento dei propri compiti” .
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In tale prospettiva, la giurisprudenza della Corte dei Conti ha individuato come indici di
riconoscimento della colpa grave l’inosservanza del minimo di diligenza, la prevedibilità
dell’evento dannoso, la sconsiderata ed arbitraria cura degli interessi pubblici, l’apprezzabile su-
peramento dei limiti di comportamento del bonus pater familias, il notevole superamento dei limiti
da parte dell’agente che svolga un tipo di attività tecnico-professionale, il cui esercizio richieda
particolari cognizioni tecniche o scientifiche, la violazione di norme al cui mancato rispetto il
legislatore collega sanzioni gravi. Utili criteri orientativi sono stati, infatti, rinvenuti nell’art. 2,
comma 3, L. 117/1998 che, con riguardo alla responsabilità dei magistrati, identifica la colpa
grave nella “grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile”, nonché nell’art. 5, comma
3, D.L. 472/1997 che, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributa-
rie, prevede che “la colpa è grave quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e
non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, ri-
sulta evidente la macroscopica inosservanza degli obblighi elementari”.
La colpa del pubblico dipendente, dunque, va accertata caso per caso dal giudice in rela-
zione “alle modalità del fatto, all’atteggiamento soggettivo dell’autore, nonché al rapporto tra
tale atteggiamento e l’evento dannoso, di guisa il giudizio di riprovevolezza della condotta ven-
ga in definitiva ad essere basato su un quid pluris rispetto ai parametri di cui agli artt. 43 c.p. e
1176 c.c.” .
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Accertare la gravità della colpa vuol dire valutare il livello di diligenza del singolo caso
specifico, in riferimento a tutte le sue circostanze. Ne consegue che è necessario tener conto
della conoscibilità, della prevedibilità e dell’evitabilità dell’evento, in maniera tale da non qualifi-
care come “grave” il comportamento di chi, pur potendo prevedere ed evitare l’evento danno-
so, non lo fece.
89 Corte dei Conti, Sezioni Riunite, sentenza n. 57/A del 10 giugno 1997.
90 Corte dei Conti, Sez. riun., sentenza n. 56/A del 10 giugno 1997.
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