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della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di con-
trollo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo”.
4.1.1. L’errore scusabile
Importante, in termini di colpa grave, è l’istituto dell’errore scusabile. Fin dall’inizio del
1997 si sono registrate pronunce della Corte dei Conti che escludevano l’elemento soggettivo
della colpa grave attesa la scusabilità dell’errore indotto da una formulazione non felice della
norma, tale da generare difficoltà interpretative. Con il consolidarsi di questo indirizzo giuri-
sprudenziale, si è affermato il principio della rilevanza delle difficoltà interpretative di una nor-
ma ai fini dell’applicazione dell’errore scusabile. Anche se non sono mancate, in passato, pro-
nunce che hanno ritenuto sussistere l’errore scusabile, ed escluso quindi la responsabilità ammi-
nistrativa, in presenza di norme di non facile ed univoca interpretazione, il più delle volte la giu-
risprudenza ha considerato la difficoltà di interpretazione delle norme rilevante al solo fine
dell’applicazione del potere riduttivo dell’addebito.
In sostanza, la violazione di una norma non determina sempre, ipso facto, la colpa grave.
Essa può determinarsi solo in presenza di fatti gravi e ulteriori.
In tale quadro, dunque, il rischio di uno sproporzionato rigore, già sensibilmente circo-
scritto dal potere riduttivo tradizionalmente riconosciuto al giudice contabile, appare sostan-
zialmente eliminato attraverso una corretta applicazione dell’istituto dell’errore scusabile, sotto-
lineando ancora una volta come l’imputabilità per colpa dei soggetti alla giurisdizione della Cor-
te dei Conti deve essere rigorosamente provata.
A tal proposito appare importante uno sguardo anche alla disciplina comunitaria in ambi-
to di applicazione dell’errore scusabile. La dottrina è divisa sull’interpretazione delle pronunce
del giudice comunitario in materia. Taluni attribuiscono rilievo ai passaggi secondo i quali, in
caso di potestà vincolata o a basso tasso di discrezionalità, la colpa dell’amministrazione sarebbe
sempre presunta juris et de jure in caso di illegittimità del comportamento, limitando
l’ammissibilità dell’errore scusabile agli atti connotati da un più alto tasso di discrezionalità. Al-
tra dottrina nega, invece, rilevanza alla distinzione tra attività vincolata e discrezionale, ricono-
scendo in ogni caso l’ammissibilità dell’errore scusabile. Una tesi più recente individua, invece, il
vero discrimine nella presenza o meno di propri precedenti. Così se l’atto illegittimo è in con-
trasto con un consolidato orientamento giurisprudenziale della stessa Corte di Giustizia, la col-
pa è considerata ex se grave e manifesta.
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