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Del resto le norme che disciplinano questo tipo di responsabilità sono palesemente chiare:

            l’art. 52 comma 2 del TU delle leggi sulla Corte dei Conti, gli art. 82 e 83 della legge di contabili-
            tà generale dello Stato, l’art. 19, comma 2 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato. Tali

            norme hanno avuto una loro puntualizzazione con le riforme della giurisdizione amministrati-

            vo-contabile del 1994, così come modificate nel 1996. Ad oggi, quindi, quanto dapprima conte-

            nuto negli articoli sopra citati è stato compiutamente compendiato nell’art. 1 della L. 20/1994,
            secondo il quale, come già ribadito, “la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione

            della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica è personale. Essa si estende agli eredi nei

            casi di illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito  arricchimento degli eredi

            stessi”.
                  Come si può notare, la disciplina della responsabilità amministrativa è tutta fondata sulla

            colpevolezza del danneggiante (e non sull’interesse del danneggiato al risarcimento, come av-

            viene invece sul piano civile). La colpa, quindi, svolge un ruolo centrale nel giudizio di respon-
            sabilità. E, con essa, svolge un ruolo fondamentale il principio di graduazione in relazione al

            grado di colpa del soggetto personalmente responsabile.

                  Un utile referente (sebbene non vincolante) per l’individuazione di alcune macro ipotesi di

            colpa grave è costituito dall’elaborazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e

            dall’indirizzo di coordinamento n. I.C./6 del 19 ottobre 1996 della Procura Generale della me-
            desima Corte, il quale ravvisa tale elemento psicologico in caso di errore professionale inescu-

            sabile, che si configura in tre ipotesi fondamentali:

                  a.  a fronte di un’erronea percezione di una realtà di diritto o di fatto che in base a dati
                     obiettivi risulti che non poteva così essere intesa per carenza di elementi di dubbio. Si

                     tratta, quindi, dell’erronea interpretazione di dati normativi chiari e inequivoci.

                  b. quando la percezione stessa sia stata il frutto di una scelta che abbia dato prevalenza

                     all’erroneo proprio opinamento, senza tener conto di istruzioni, indirizzi, prassi e pro-
                     nunce esistenti. In  tali ipotesi si riscontra  una colpevole inerzia nell’attivazione

                     dell’attività conoscitiva che avrebbe evitato il dannoso errore professionale.

                  c.  quando un comportamento sia conseguenza della mancata acquisizione di queste istru-

                     zioni, indirizzi, prassi e pronunce o della equivalente evenienza di una ricerca e consi-
                     derazione tra le stesse del solo documento conforme a scelta già effettuata.

                  Sempre nell’ambito della colpa grave è da segnalare che l’art. 17, comma 30-quater del D.L.

            n. 78 del 1° luglio 2009 ha introdotto il principio secondo il quale “in ogni caso è esclusa la gravità




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