Page 59 - Quaderno 2017-8
P. 59
Il danno da tangente è stato qualificato dalla dottrina come un “danno erariale in re ipsa”.
Deve infatti dirsi che al danno da tangente non si assegna mai la fattispecie di danno esistenzia-
le. Quest’ultimo potrà semmai promanare dal dispregio e dallo sdegno che la percezione della
tangente suscita nella collettività, cosicché in tali ipotesi, al danno da tangente, potrà aggiungersi
quello all’immagine, pur restando ferma la diversa natura delle lesioni.
3.3.3. Danno per perdita di chance
Il danno per perdita di chance attiene alla possibilità di risarcire l’eventuale risultato utile
che era perseguibile o l’eventuale maggiore esborso dovuto all’illecito amministrativo prodotto-
si. Tale tipologia di danno, pur essendo nato sulla scorta della equivalente figura civilistica, va
comunque tenuto distinto da essa. Nella disciplina civilistica la perdita di chance, infatti, può es-
sere anche riferita al futuro, mentre in quella amministrativo - contabile il danno deve essere
sempre concreto ed attuale e non può riferirsi a possibili benefici futuri.
3.3.4. Danno ambientale
Poiché l’ambiente costituisce un bene unitario di interesse collettivo, accanto all’azione
per danno ambientale riservata al Ministero dell’Ambiente si colloca anche l’azione di respon-
sabilità amministrativa nel caso in cui la condotta lesiva del patrimonio pubblico sia realizzata
da soggetti in rapporto di servizio con l’ente, con violazione dei doveri di ufficio.
A tal proposito l’art. 318, comma 1, lettera a del codice dell’ambiente (D.Lgs. 152 del 3
aprile 2006) ha riportato sotto la giurisdizione contabile il danno ambientale, abrogando l’art. 18
della L. 349 dell’8 luglio 1986 che aveva devoluto al giudice ordinario la materia.
3.3.5. Altre tipologie di danno
Oltre alle tipologie di danno sopra descritte, derivanti dall’esercizio della giurisdizione
contabile, ve ne sono tutta un’altra serie che sono state introdotte negli ultimi anni dal legislato-
re. Tali fattispecie tipiche (in quanto contenute in norme) sono produttive di responsabilità era-
riale e hanno come scopo quello di assicurare il contenimento della spesa pubblica. In questi ca-
si il danno si dà per arrecato per il solo fatto di aver posto in essere la condotta descritta dalla
norma.
Al solo fine di esempio, possiamo ricordare l’art. 24 della L. 289/2002 (collegato alla vio-
lazione dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999) inerente la determinazione del danno erariale
seguente al mancato rispetto dell’obbligo di applicare le convenzioni Consip spa nell’attività di
- 57 -

