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Come, infatti, è stato sottolineato anche in dottrina, deve essere la stessa amministrazione ad
assumersi il rischio di scelte complesse, previsioni difficili ed attività pericolose, nonché la re-
sponsabilità per le insufficienze sistemiche che non siano imputabili ai singoli.
È altresì da sottolineare che tale deroga, applicata tout court a tutte le categorie di dipenden-
ti pubblici, a prescindere dalla qualifica e dalle mansioni, è da alcuni autori definito come un “ir-
ragionevole appiattimento” .
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In nessun caso, comunque, è prevista alcuna forma di responsabilità oggettiva o per fatto
altrui.
La giurisprudenza contabile in numerose occasioni si è interrogata sul significato della di-
stinzione tra dolo e colpa grave e su come, in concreto, debbano essere individuati i due ele-
menti. È da precisare che rispondere per dolo o colpa grave, proprio a causa del sopra descritto
sganciamento della responsabilità amministrativa dal canone del buon padre di famiglia, non si-
gnifica richiedere un grado di diligenza inferiore alla media, ma significa richiedere una diligenza
adeguata al caso di specie e riferita alle concrete possibilità dell’agente. E si tratterà sempre di
un grado di diligenza elevato richiedente il massimo sforzo possibile da parte del soggetto, co-
me del resto già prevedeva l’art. 13, comma 1 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, se-
condo il quale “l’impiegato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che
gli sono affidate, curando, in conformità delle leggi, con diligenza e nel migliore modo,
l’interesse dell’Amministrazione per il pubblico bene”.
4.1. La colpa grave
Ai fini della valutazione della colpa grave ci si riferisce solitamente alla diligenza qualifica-
ta, ossia quella richiesta dalla natura e dalle caratteristiche dell’attività esercitata, che supera di
gran lunga quella del bonus pater familias. Risulta, quindi, indispensabile che l’agente abbia tenuto
una condotta contraria a regole deontologiche elementari o che lo stesso “abbia omesso di at-
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tivarsi come si attiverebbe, nelle stesse situazioni, anche il meno sprovveduto degli esercenti
quella determinata attività” .
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Per colpa grave si intende, quindi, la condotta caratterizzata da un comportamento con-
notato da notevole negligenza e imperizia, posto in essere senza l’osservanza di quel livello mi-
86 Tale teoria è sostenuta in TENORE, “La nuova Corte dei Conti”.
87 Corte dei Conti, sez. giur., Trentino Alto Adige, sentenza n. 32 dell’8 aprile 2009.
88 CHINDEMI, “Il danno erariale in materia di responsabilità medico-sanitaria”, 2011.
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