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Il disservizio “esprime, cioè, un servizio che esiste solo formalmente, come servizio appa-
rente, desostanziato delle sue caratteristiche essenziali di pubblica utilità ovvero un servizio pri-
vo dei necessari requisiti essenziali e quindi scadente” .
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In primo luogo, quindi, il danno da disservizio si caratterizza per l’inosservanza di doveri
del pubblico dipendente (oggi canonizzati nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei co-
dici di comportamento) con conseguente diminuzione di efficienza dell’intero apparato pubbli-
co. Esso costituisce una categoria ampia, idonea a ricomprendere una vasta gamma di ipotesi di
alterazione dell’attività amministrativa, quali ad esempio la mancata e/o tardiva emanazione di
un provvedimento amministrativo (cosiddetto danno da ritardo), il caso delle verifiche fiscali
compiacenti o ancora i fenomeni corruttivi.
Nello specifico, in termini di precipitato dei fenomeni corruttivi sopra citati, i giudici han-
no chiarito che “fra le possibili declinazioni del danno da disservizio dinanzi a questa Corte v’è
anche quella, avente pari dignità rispetto alle altre, che prende la forma di una intenzionale di-
scriminazione da parte del pubblico funzionario fra le pratiche da istruire, a seconda che si tratti
di questioni o affari considerati, secondo personalistici (e come tale inammissibili) punti di vista,
maggiori o minori, oppure la forma della necessitata concentrazione dell’attenzione sulle prati-
che già istruite dalla persona sotto inchiesta, e come tali indiziate di essere state gestite in modo
irregolare, piuttosto che su quelle nuove (la cui istruttoria si trova per conseguenza a subire de-
gli evitabili rallentamenti). In ambedue i casi, il principio che viene calpestato è quello
dell’ordine naturale di trattazione delle istanze dell’utenza, secondo cioè l’ordine di arrivo, prin-
cipio che il sistema eleva a regola generale, in quanto derivante dal superiore principio di egua-
glianza/imparzialità dei cittadini – utenti di cui all’art. 3 Cost., e da quello di buon andamento di
cui all’art. 97 Cost.” .
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La previsione del danno da disservizio è sintomatica di una mutata sensibilità
dell’ordinamento al problema dei tempi dell’azione amministrativa. Tale cambiamento è riscon-
trabile anche attraverso l’analisi delle iniziative assunte nel tempo dal legislatore per costruire
una pubblica amministrazione celere e spedita. Tra queste si annoverano l’introduzione nella L.
241/1990 dell’art. 2-bis, che prevede il cosiddetto “danno da ritardo”, la modifica in tale legge
del comma 9 dell’art 2, secondo cui la violazione dei tempi del procedimento “costituisce ele-
mento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente” e, da ultimo,
79 Corte dei Conti, Terza Sez. Centrale d’Appello, sentenza n. 332 del 09 giugno 2015.
80 Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale, Lombardia, sentenza 18 febbraio - 31 luglio 2015, n. 139.
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