Page 54 - Quaderno 2017-8
P. 54

vore del pubblico ministero, ma giovano all’incolpato, ovvero al soggetto chiamato a risarcire il

            danno, secondo il principio dell’in dubio pro reo” .
                                                           74
                  Non si può prescindere da una compiuta dimostrazione del danno neanche nei casi in cui

            il procedimento di contestazione della responsabilità erariale venga avviato a  seguito

            dell’accertamento di fatti rilevanti sul piano penale.

                  A norma dell’art. 651 c.p.p., infatti, “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in se-
            guito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illicei-

            tà penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo”, da cui la

            Corte di Cassazione ha fatto discendere il principio secondo cui “per l’esistenza del diritto al ri-

            sarcimento del danno può non bastare la condanna penale – in quanto non tutti i reati produ-
            cono un danno – senza peraltro che possano essere messi in discussione, nel relativo giudizio

            civile o amministrativo, l’accertamento della sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua

            commissione da parte del condannato”  ritenendo, pertanto, perfettamente ammissibile e con-
                                                    75
            divisibile che la Corte dei Conti, quando accerti l’inesistenza del danno, escluda profili di re-

            sponsabilità erariale anche a carico di chi sia stato colpito da una sentenza di condanna del giu-

            dice penale.



            3.3.  Ipotesi di danno
                  Le ipotesi di danno erariale sono sostanzialmente atipiche e frutto di condotte a forma li-

            bera. È comunque da rilevare che il legislatore, nel corso degli ultimi anni, ha creato fattispecie

            tipiche e ha ampliato il novero dei comportamenti che integrano casi di responsabilità ammini-
            strativa .
                    76
                  Rilevante è stato il superamento della concezione di danno inteso come mera diminuzione

            patrimoniale dell’ente, intervenuto negli anni Settanta quando si è cominciato ad affermare che

            il danno può consistere anche nella turbativa di beni destinati ad uso diretto della comunità. In

            quegli anni è nato il concetto di danno alla collettività, la cui giurisdizione spetta alla Corte dei
            Conti .
                  77



            74   Corte dei Conti, Calabria, sezione giurisdizionale, sentenza n. 14 del 30 gennaio 2015.
            75   Cassazione Civile, Sez. Un., sentenza nr. 4549 del 25 febbraio 2010.
            76   Ad oggi, infatti, la portata applicativa del concetto di danno erariale ricomprende la compromissione di inte-
               ressi di carattere generale del corpo sociale o la lesione dell’interesse pubblico generale all’equilibrio economi-
               co e finanziario dello Stato e di interessi pubblici costituzionalmente protetti.
            77   A tal proposito si ricorda la figura di danno ambientale quale danno pubblico. Detta figura di danno, sottratta
               per legge al vaglio giurisdizionale della Corte dei conti (art. 18 legge 349/1986), è ritornata, sempre per legge,
               nell’ambito di competenza della Corte con il codice dell’ambiente (d.Lgs 152/2006).

                                                           - 52 -
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59