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2.2.  Il concorso di persone nel danno

                  L’illecita verificazione di un danno all’amministrazione può essere frutto anche della con-
            dotta di una pluralità di pubblici dipendenti.

                  In tali evenienze, l’art. 3, L. 639/1996, aggiungendo il comma 1 quater all’art. 1 della legge

            n. 20/1994, ha sancito, in caso di concorso di persone nell’illecito, il principio della personalità

            e parziarietà (regola del cosiddetto “a ciascuno il suo”) della responsabilità amministrativa (in
            verità già previsto dall’art. 82 della Legge di contabilità dello Stato).

                  È stato così espunto l’antitetico principio di solidarietà passiva, recepito dalla prevalente

            giurisprudenza contabile per esigenze di tutela del credito erariale, ed oggi limitato, a seguito

            della accennata novella del 1996, alle due sole eccezionali ipotesi (punitive) di concorrenti bene-
            ficiari di “illecito arricchimento o che abbiano agito con dolo”.

                  Ha ricevuto invece nuovi spunti il dibattito relativo all’esistenza o meno nel nostro ordi-

            namento di un beneficium excussionis  in caso di concorso tra più dipendenti nell’illecito ammini-
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            strativo, qualora concorrano comportamenti dolosi e gravemente colposi nella causazione del

            danno erariale. È  comunque assolutamente prevalente l’indirizzo, avallato ormai dalla  stessa

            Consulta e dalle Sezioni Riunite della Corte, favorevole, come già prima della L. n. 20 del 1994,

            all’aggredibilità del soggetto agente con colpa grave solo dopo l’infruttuosa escussione di chi

            abbia agito con dolo. Ne consegue che la richiesta di condanna sussidiaria debba ritenersi im-
            procedibile laddove non venga accertata la responsabilità a titolo di dolo del responsabile prin-

            cipale.

                  Sempre nell’ambito dell’elemento della condotta va richiamata l’intervenuta modifica legi-
            slativa in materia di responsabilità amministrativa dei componenti di collegi. Il legislatore, infat-

            ti, con la novella del 1996 ha sancito che “nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si

            imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso parere favorevole”. Viene così risolto ex lege il problema

            dell’individuazione dei criteri per escludere la propria responsabilità da parte dei componenti di
            un collegio in caso di adozione di delibere illecite causative di danno erariale.

                  Prima della riforma del 1996, la Corte dei Conti riteneva che fosse necessaria la formula-

            zione per iscritto di tale opinione dissenziente da parte di ciascun membro non in sintonia con

            la maggioranza deliberante ai fini dell’esclusione della sua responsabilità. Il comportamento di
            mera immotivata astensione non verbalizzata (e secondo alcune decisioni anche la mera assen-



            66   Il principio civilistico del beneficium excussionis è tipico delle obbligazioni che vedono più debitori dal lato passi-
               vo del rapporto. Esso consiste nella previa aggressione da parte del creditore del patrimonio del debitore
               principale (ad esempio quello che ha prodotto il danno agendo con dolo) e solo in caso di incapienza pecu-
               niaria di quest’ultimo anche del debitore sussidiario (ad esempio, quello che ha agito con colpa grave).

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