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nell’ambito dell’art. 1 della legge 241/1990 . Così il giudice contabile valuterà non solo se l’atto
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            amministrativo è legittimo, ma lo valuterà anche sotto il profilo dell’analisi costi/benefici.
                  A ciò si aggiunga che le scelte discrezionali saranno valutate dal giudice contabile non solo

            sotto il profilo della ragionevolezza, ma anche sotto quello della proporzionalità dell’azione

            amministrativa. Tale profilo è entrato nel nostro ordinamento per tramite della giurisprudenza

            comunitaria, la quale nei bandi di gara ha imposto alle amministrazioni l’individuazione di re-
            quisiti che siano proporzionati alle opere pubbliche da realizzare. Così, questo principio ha rice-

            vuto un’applicazione generalizzata anche nelle scelte discrezionali della pubblica amministrazio-

            ne, la quale deve formulare non solo la scelta più ragionevole, ma anche quella che sia in grado

            di realizzare l’interesse pubblico primario e che arrechi agli altri interessi coinvolti, sia pubblici
            sia privati, il minor sacrificio possibile .
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                  La proporzionalità della scelta verrà verificata sotto il profilo della idoneità dei mezzi, del-

            la necessarietà di quel tanto di potere che serve a raggiungere il fine con il minor sacrificio pos-
            sibile per gli interessi e dell’adeguatezza, quale indice di misurazione del grado di soddisfazione

            che la scelta ha riscosso per gli altri interessi.

                  Tali innovazioni hanno comportato un significativo ampliamento dell’ingerenza del giudi-

            ce contabile nella valutazione di aspetti che prima gli erano sottratti. In tal modo il giudice con-

            tabile è divenuto un vero e proprio arbitro della correttezza formale e sostanziale dei compor-
            tamenti delle pubbliche amministrazione, in linea con il ruolo attribuitogli dalla Corte Costitu-

            zionale, ossia quello di garante degli equilibri della finanza pubblica.

                  Volendo sintetizzare, dunque, il potere discrezionale implica che l’Amministrazione sia li-
            bera di scegliere tra molte possibilità, tutte legittime, tra le quali essa deve preferire la più oppor-

            tuna ed il giudice deve fermarsi a valutare se la scelta è legittima, senza valutare se altresì la scel-

            ta è la più opportuna tra quelle possibili. Peraltro, in sede di responsabilità amministrativa, il

            giudice contabile deve accertare non perché l’agente non abbia effettuato la scelta più opportu-
            na, ma perché lo stesso non abbia posto in essere quello sforzo necessario per evitare il com-

            portamento (o la scelta) che ha creato un danno. Insomma ciò che è determinante è l’ingiustizia

            del danno e, quindi, l’accertamento dell’illegittimità del comportamento del soggetto.

            64   Art. 1 L. 241/1990 (come modificato all’art. 1, comma 1, legge n. 15 del 2005 poi dall’art. 7, comma 1, legge
               n. 69 del 2009): “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di effica-
               cia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che
               disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario”.
            65   FALCITELLI, “Il sindacato giurisdizionale contabile sull’attività discrezionale della P.A. nel difficile equili-
               brio tra esigenze di tutela della corretta gestione economica del patrimonio pubblico e dell’autonomia ammi-
               nistrativa: dal principio di ragionevolezza al principio di proporzionalità”, nota a commento della sentenza
               della Corte dei Conti, seconda sezione giurisdizionale centrale, 20 marzo 2006, n. 127.

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