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all’amministrazione nel valutare quali siano le migliori scelte gestionali e i migliori strumenti da

            utilizzare. Il dirigente, dunque, nell’esercizio del suo potere, deve preoccuparsi della legittimità
            delle sue scelte, non anche della loro condivisibilità da parte della Corte.

                  In base al principio introdotto dalla L. 20 del 1994, non sono dunque vagliabili dalla Corte

            dei Conti, e non vanno denunciate a tale organo, le condotte discrezionali che violano regole

            non scritte di opportunità e convenienza, ma solo quelle che si pongono in contrasto con nor-
            me espresse o principi giuridici (atti contra legem).

                  Tuttavia le più recenti pronunce del giudice contabile hanno chiarito che va riconosciuto

            alla Corte dei Conti un potere sindacatorio delle scelte discrezionali dei pubblici operatori, per

            impedire effetti lesivi dei principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrati-
            va, pur dovendosi comunque evitare che il giudice, nello svolgimento delle proprie valutazioni,

            sostituisca le sue scelte a quelle operate dall’autorità amministrativa in sede di esercizio del pote-

            re discrezionale, poiché così facendo, egli cesserebbe di essere “operatore di giustizia” per dive-
            nire “amministratore” .
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                  Sul sottile limite sindacatorio attribuito dalla norma in esame al giudice contabile è inter-

            venuta anche la Cassazione a Sezioni Unite, che ha autorevolmente chiarito che la Corte dei

            Conti, nella sua qualità di giudice contabile, può e deve verificare la compatibilità delle scelte

            amministrative con i fini pubblici dell’ente pubblico. In tale verifica, però, per non travalicare i
            limiti esterni del suo potere giurisdizionale,  la Corte  non può estendere il suo sindacato

            all’articolazione concreta e minuta dell’iniziativa intrapresa dal pubblico amministratore, la quale

            rientra nell’ambito di quelle scelte discrezionali di cui la legge stabilisce l’insindacabilità. Il giudi-
            ce contabile, dunque, può dare  rilievo alla non adeguatezza dei mezzi prescelti dal pubblico

            amministratore solo nell’ipotesi di assoluta ed incontrovertibile estraneità dei mezzi stessi ri-

            spetto ai fini. Naturalmente tale valutazione è effettuata ex ante e non ex post, prendendo in

            considerazione la situazione, le condizioni e gli elementi esistenti al momento della scelta.
                  Per meglio comprendere il limite delle scelte discrezionali che l’amministrazione può fare,

            occorre ricordare che l’attività amministrativa si ripartisce in attività vincolata, attività discrezio-

            nale amministrativa e discrezionale tecnica. Mentre l’attività vincolata non pone limiti al giudice

            in quanto  il  legislatore stabilisce  in quali ipotesi ed in che  modo il potere attribuito
            all’amministrazione debba essere dalla stessa esercitato, problemi maggiori si pongono nel caso



            62   TENORE, La nuova Corte dei Conti, cit., 74 ss. Sull’argomento si evidenzia il parallelismo con la giurisdizione
               amministrativa. I tribunali amministrativi, infatti, al pari della Corte dei Conti, non possono sindacare il meri-
               to delle scelte discrezionali, se non quando la discrezionalità sconfini nell’eccesso di potere. L’autore, ad ogni
               modo, sottolinea come il delineato “limite sindacatorio” sia alquanto sottile.

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