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all’amministrazione nel valutare quali siano le migliori scelte gestionali e i migliori strumenti da
utilizzare. Il dirigente, dunque, nell’esercizio del suo potere, deve preoccuparsi della legittimità
delle sue scelte, non anche della loro condivisibilità da parte della Corte.
In base al principio introdotto dalla L. 20 del 1994, non sono dunque vagliabili dalla Corte
dei Conti, e non vanno denunciate a tale organo, le condotte discrezionali che violano regole
non scritte di opportunità e convenienza, ma solo quelle che si pongono in contrasto con nor-
me espresse o principi giuridici (atti contra legem).
Tuttavia le più recenti pronunce del giudice contabile hanno chiarito che va riconosciuto
alla Corte dei Conti un potere sindacatorio delle scelte discrezionali dei pubblici operatori, per
impedire effetti lesivi dei principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrati-
va, pur dovendosi comunque evitare che il giudice, nello svolgimento delle proprie valutazioni,
sostituisca le sue scelte a quelle operate dall’autorità amministrativa in sede di esercizio del pote-
re discrezionale, poiché così facendo, egli cesserebbe di essere “operatore di giustizia” per dive-
nire “amministratore” .
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Sul sottile limite sindacatorio attribuito dalla norma in esame al giudice contabile è inter-
venuta anche la Cassazione a Sezioni Unite, che ha autorevolmente chiarito che la Corte dei
Conti, nella sua qualità di giudice contabile, può e deve verificare la compatibilità delle scelte
amministrative con i fini pubblici dell’ente pubblico. In tale verifica, però, per non travalicare i
limiti esterni del suo potere giurisdizionale, la Corte non può estendere il suo sindacato
all’articolazione concreta e minuta dell’iniziativa intrapresa dal pubblico amministratore, la quale
rientra nell’ambito di quelle scelte discrezionali di cui la legge stabilisce l’insindacabilità. Il giudi-
ce contabile, dunque, può dare rilievo alla non adeguatezza dei mezzi prescelti dal pubblico
amministratore solo nell’ipotesi di assoluta ed incontrovertibile estraneità dei mezzi stessi ri-
spetto ai fini. Naturalmente tale valutazione è effettuata ex ante e non ex post, prendendo in
considerazione la situazione, le condizioni e gli elementi esistenti al momento della scelta.
Per meglio comprendere il limite delle scelte discrezionali che l’amministrazione può fare,
occorre ricordare che l’attività amministrativa si ripartisce in attività vincolata, attività discrezio-
nale amministrativa e discrezionale tecnica. Mentre l’attività vincolata non pone limiti al giudice
in quanto il legislatore stabilisce in quali ipotesi ed in che modo il potere attribuito
all’amministrazione debba essere dalla stessa esercitato, problemi maggiori si pongono nel caso
62 TENORE, La nuova Corte dei Conti, cit., 74 ss. Sull’argomento si evidenzia il parallelismo con la giurisdizione
amministrativa. I tribunali amministrativi, infatti, al pari della Corte dei Conti, non possono sindacare il meri-
to delle scelte discrezionali, se non quando la discrezionalità sconfini nell’eccesso di potere. L’autore, ad ogni
modo, sottolinea come il delineato “limite sindacatorio” sia alquanto sottile.
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