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La stessa Legge Madia, all’art. 17, comma 1, ha proposto il rafforzamento del principio di
separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, mediante la previsione
dell’esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità amministrativo-contabile per l’attività
gestionale.
Si è assistito, quindi, a una estensione all’infinito della “esimente politica”, con il conse-
guente trasferimento della responsabilità gestionale alla sola dirigenza. Tutto ciò con l’evidente
conseguenza che l’attribuzione in via esclusiva alla dirigenza della responsabilità erariale per fatti
gestionali potrebbe finire per incentivare comportamenti dirigenziali volti a fare da “parafulmi-
ne” alle decisioni degli organi politici.
Allo stato dell’arte, accogliendo il ricorso della Regione Veneto, la Corte Costituzionale
con la sentenza 251/2016 ha però dichiarato la parziale illegittimità della riforma per quanto ri-
guarda il varo dei decreti legislativi attuativi, previa semplice acquisizione del parere della Con-
ferenza Stato-Regioni e non in seguito a una vera e propria intesa con la stessa. In particolare, i
quattro nodi su cui la Corte Costituzionale si è espressa negativamente hanno riguardato pro-
prio la dirigenza pubblica, il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie, i servizi
pubblici locali di interesse economico generale e il pubblico impiego (nello specifico gli articoli
11, 17, 18 e 19 della Legge 124 del 2015).
1.2. Le polizze assicurative a favore dei dipendenti
Il progressivo ampliamento del concetto di danno risarcibile, la crescita dei compiti ge-
stionali attribuiti alla dirigenza pubblica e il penetrante intervento della Corte dei Conti
sull’attività della pubblica amministrazione hanno originato molteplici reazioni. Tra queste, ri-
sulta degna di nota quella volta a tutelare amministratori e dipendenti pubblici dalle condanne
della magistratura contabile attraverso lo strumento della polizza assicurativa, i cui costi, di re-
gola a carico del beneficiario, sono stati in alcuni casi addirittura accollati all’amministrazione
danneggiata, quale datore di lavoro.
Autorevole dottrina e giurisprudenza della Corte dei Conti hanno, a più riprese, vagliato la
legittimità dei sopra descritti prodotti assicurativi e dei relativi costi imputati alla Pubblica Am-
ministrazione. Inoltre, al di là del problema del danno erariale patito dall’ente, la questione che
si era posta ineriva il rischio di deresponsabilizzazione della classe politica e dirigente, che risul-
tava quindi tutelata nelle proprie illegittime o irragionevoli scelte gestionali dalle polizze assicu-
rative stesse, con la sola esclusione di quelle dolose, non assicurabili ai sensi dell’art. 1900 c.c.
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