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Ai fini della configurazione della responsabilità amministrativa, dunque, ci si riferisce oggi

            a chiunque  svolga un’attività amministrativa, utilizzando  pubbliche risorse, anche  si  tratta di
            soggetti privati.

                  D’altronde, in tale ambito, c’è da chiedersi se la ricerca a tutti i costi del rapporto di servi-

            zio non sia una ricerca vana e priva di significato.

                  Alla luce degli approdi giurisprudenziali sopra descritti, ossia se si accetta come rilevante
            la natura  giuridica dell’attività svolta,  assumendo  come fondante il criterio della materia  per

            l’individuazione delle competenze degli organi giurisdizionali, probabilmente non c’è neppure

            più bisogno della nozione di rapporto di servizio. Sembra di questo avviso anche la Corte Co-

            stituzionale, la quale, con la sentenza 340 del 2001, ha parlato di “un rapporto sottostante anche
            meramente  onorario  o di mero servizio  o di obbligo”, sottolineando che ciò che veramente

            conta è  “lo svolgimento di funzioni proprie  dell’Amministrazione”,  qualsiasi sia il  soggetto

            agente investito della funzione stessa.
                  In ultima analisi, quindi, ciò che è necessario fare non è verificare l’esistenza di un preteso

            rapporto di servizio sottostante, bensì verificare l’esistenza di una norma che legittimi un dato

            soggetto allo svolgimento dell’attività amministrativa.



            1.1.  La non responsabilità degli organi politici in buona fede
                  In tema di soggetti giudicabili è da ricordare che l’art. 1, comma 1-ter della L. 20/1994 (nel

            testo novellato dalla L. 639 del 1996) ha escluso dal loro novero i componenti degli organi poli-

            tici  (seppure questi rimangano ragionevolmente  convenibili in sede risarcitoria innanzi
            all’autorità giudiziaria ordinaria). A tal proposito, la norma recita testualmente:

                  “Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabi-

            lità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano auto-

            rizzato o consentito l’esecuzione”.
                  Si tratta di un coerente recepimento e corollario del principio, contenuto oggi nell’art. 4

            del d.lgs. 165/2001 , di separazione funzionale tra organi politici ed organi amministrativi e
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            51   Art. 4 D.Lgs. 165/2001: “Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli
               obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispon-
               denza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
               a) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
               b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;
               c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione
               tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
               d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a
               carico di terzi;

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