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Circa i soggetti tenuti alla denuncia, anche a seguito della riforma del 1996, è ancora pre-

            sente una diffusa incertezza interpretativa. Tali dubbi richiedono precisazioni, imposte soprat-
            tutto dal precetto che chiama a rispondere del danno erariale coloro che, con l’aver “omesso o

            ritardato la denuncia”, abbiano determinato la prescrizione del diritto al relativo risarcimento.

                  Alla luce dell’attuale normativa, l’obbligo di denuncia incombe sostanzialmente sui sogget-

            ti che, in virtù della loro attribuzione,  possono venire a conoscenza  di fatti dannosi.  Sorge,
            quindi, un dovere di segnalazione dei “sottordinati” nei confronti dei vertici tenuti alla denun-

            cia, con possibile coinvolgimento dei primi nella responsabilità per omissione. L’obbligo vero e

            proprio di denuncia incombe, invece, sugli organi monocratici dell’amministrazione (organi di

            vertice, organi dirigenziali delle singole amministrazioni, funzionari ispettori) e sugli organi col-
            legiali di amministrazione attiva.

                  Va infine precisato che l’adempiere con tempestività ed esaustività all’obbligo di denuncia

            non spoglia l’amministrazione dei poteri ad essa direttamente intestati in relazione ai fatti emer-
            si. In primo luogo non viene meno la facoltà di costituire in mora  i responsabili del danno
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            mediante intimazione o richiesta scritta ai fini di interrompere i termini di prescrizione.

                  Inoltre, permane in  capo all’amministrazione, nelle more di decisioni definitive

            dell’inquirente, il potere di assumere proprie iniziative nei confronti del dipendente per conse-

            guire in via amministrativa la refusione del danno, con l’obiettivo sostanziale di far “riconoscere
            il debito” da parte del soggetto coinvolto. Il procedimento può essere avviato mediante richie-

            ste che mettano in risalto, specialmente nei casi in cui appaia evidente il dolo o la colpa grave

            del dipendente, la possibilità da parte dell’incolpato di una spontanea rifusione anticipata, non
            gravata da interessi, accessori e altre spese che inevitabilmente conseguirebbero a un giudizio

            avente buona probabilità di concludersi in modo sfavorevole al dipendente stesso. L’avvenuta

            rifusione in via amministrativa del debito risarcitorio da parte del dipendente va tempestiva-

            mente segnalata alla Procura regionale competente, per il rilievo che essa ha ai fini dell’esercizio
            dell’azione di responsabilità.

                  Occorre precisare, infine, che l’obbligo di denuncia non si esaurisce con la segnalazione

            dell’evento, ma importa il dovere di riferire costantemente alla Procura regionale competente

            (anche in assenza di specifiche sollecitazioni) in merito ai successivi sviluppi della questione,
            trasmettendole quindi i risultati di ulteriori indagini disposte d’iniziativa dall’amministrazione, i

            dati concernenti l’instaurazione di giudizi penali, civili, amministrativi o controversie arbitrali,




            46   Ai sensi degli artt. 1219 e 2943 del codice civile.

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