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Occorre rilevare, in ultima battuta, che l’ambito di applicabilità del potere riduttivo non è

            stato sempre chiaro. Ad oggi prevale l’orientamento secondo il quale se l’addebito ha natura do-
            losa non è possibile applicare il potere riduttivo .
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            4.2.  L’obbligo di denuncia del danno

                  All’accertamento della responsabilità amministrativa si perviene a seguito di chiamata in
            giudizio della Procura della Corte dei Conti, davanti alle sezioni giurisdizionali della stessa Cor-

            te. La Procura della Corte dei Conti, precedentemente alla L. 141/2009, poteva venire a cono-

            scenza di fatti lesivi all’erario in molteplici modi (a titolo esemplificativo ricordiamo “articolo di

            giornale”), mentre ora è previsto che vi sia una specifica e concreta notizia di danno.
                  L’art. 20 del Testo Unico dei dipendenti civili dello Stato sancisce, in capo ai direttori ge-

            nerali e ai capi di servizio, l’obbligo di denuncia di fatti e comportamenti lesivi delle casse

            dell’erario . Su tale fondamentale obbligo il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti ha
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            fornito a tutte le pubbliche amministrazioni chiari indirizzi operativi  sulle modalità di inoltro
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            della doverosa denuncia di fatti dannosi per l’erario alle competenti Procure regionali della Cor-

            te dei Conti.  In  particolare è stato evidenziato che la normativa vigente prescrive

            l’obbligatorietà della denuncia di fatti fonte di responsabilità e che il presupposto affinché sorga

            l’obbligo di denuncia è lo stesso che comporta il decorso del  termine di prescrizione  per
            l’azione di responsabilità, ossia il verificarsi di un fatto dannoso per la finanza pubblica.

                  Il già citato indirizzo di coordinamento evidenzia, inoltre, che le mere ipotesi di danno

            non fanno sorgere l’obbligo di denuncia, ma richiedono semmai la vigile attenzione da parte
            delle Amministrazioni sugli effetti nel tempo dell’azione amministrativa.

                  Al contrario, il verificarsi di situazioni di fatto con potenzialità lesiva, senza attualità del

            danno, può dar luogo a semplice segnalazione agli uffici di Procura territorialmente competenti

            al fine di eventuali iniziative che possano permettere di evitare che la potenzialità si trasformi in
            evento lesivo. In caso di omissione di tale segnalazione, però, non si configura la violazione

            dell’obbligo di denuncia.






            43   Corte dei Conti, Lombardia, 31 gennaio 2005, n. 37; id., III, 6 giugno 2002, n. 192/A; id., Toscana, 30 maggio
               1998, n. 323; id., Toscana, 20 maggio 1996, n. 275; id., Sicilia, 20 dicembre 1994, n. 260.
            44   Tale obbligo, prima già contenuto all’art. 53 del Rd. n. 1214/1934, è oggi completato dall’art. 1, terzo comma,
               della L. 20/1994 che ha introdotto una nuova forma di illecito contabile, ovvero quello nascente dall’omessa
               (o ritardata) denuncia di un danno erariale che abbia fatto prescrivere il diritto al risarcimento.
            45   Con nota-indirizzo di coordinamento l.C./16 febbraio 1998. I principi ivi contenuti sono stati ribaditi e preci-
               sati nella nota interpretativa del 2 agosto 2007 del Procuratore Generale della Corte dei Conti.

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