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Non mancano comunque posizioni dottrinali opposte, secondo le quali il potere riduttivo
costituirebbe strumento di graduazione dell’elemento psicologico e dell’apporto causale da par-
te del soggetto agente . Queste ultime ipotesi muovono dalla regola generale che impone al
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giudice contabile di graduare la condanna in relazione alla gravità della colpa (cosiddetto princi-
pio di graduazione della colpa), affermando, però, che tale principio non sarebbe stato recepito
correttamente dalla giurisprudenza della Corte dei Conti. Quest’ultima, infatti, avrebbe finito
per interpretare questo fondamentale potere come un marginale potere di riduzione
dell’addebito, costituito appunto dall’istituto del potere riduttivo.
Comunque sia, si tratta di un potere ordinario e doveroso (ove ve ne siano i presupposti)
e non discrezionale ed eccezionale, in quanto attribuito alla Corte per la determinazione
dell’esatto quantum risarcibile dal lavoratore pubblico e non certo per attribuirgli una ingiustifi-
cata guarentigia rispetto al lavoratore privato o di qualsiasi altro autore di danni patrimoniali.
Dalla casistica giurisprudenziale si può desumere che la Corte dei Conti tende ad esercita-
re tale potere a fronte di circostanze soggettive ed oggettive ostative ad una piena imputazione
del danno in capo al dipendente pubblico. Tra le prime assumono favorevole rilevanza i prece-
denti positivi di carriera, la breve esperienza lavorativa pregressa e la giovane età, il comporta-
mento e la personalità del convenuto, lo stato emotivo in occasione dell’evento dannoso, lo sta-
to di salute, il trattamento economico, le condizioni economiche generali, l’essere vittima di
pressioni estorsive, le ragionevoli motivazioni sottese alla condotta dannosa, la lodevole con-
dotta successiva al danno, la mancata fruizione di una adeguata attività formativa o professiona-
le, la sottoposizione a incombenze notevolmente gravose e ripetute nel tempo.
Tra le circostanze oggettive la Corte valorizza spesso situazioni esterne in cui l’autore
dell’illecito si è trovato ad operare, quali, ad esempio, la particolare condizione di luogo e tem-
po, il contributo di terzi alla causazione del danno, l’entità dello stesso, la disorganizzazione
dell’ufficio, l’imponente carico di lavoro pregresso, la complessità organizzativa dell’ente, le dif-
ficoltà e la novità della normativa inerente la materia.
Al fine di limitare l’eccessiva discrezionalità del giudice circa tale istituto, risulta rimarcata
la necessità che lo stesso motivi precisamente le ragioni sottese all’esercizio del potere riduttivo,
soprattutto in caso di forte decurtazione, mentre non necessita di nessuna motivazione il man-
cato esercizio dello stesso.
42 TENORE, La responsabilità amministrativo-contabile del personale militare in POLI, TENORE (a cura di),
L’ORDINAMENTO MILITARE, Milano, 2006.
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