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Nessuna norma ha mai preso in considerazione e disciplinato la responsabilità degli am-

            ministratori e dei dipendenti degli enti pubblici economici. Solitamente si soleva distinguere tra
            queste due situazioni: se l’ente era di prevalente natura pubblica si assisteva a una assimilazione

            ai funzionari di Stato e degli altri enti pubblici, mentre in caso di prevalenza della natura privata

            si veniva assoggettati alle regole ordinarie stabilite dal codice civile.

                  La Corte di Cassazione, a partire dal 1969, in materia di responsabilità degli amministrato-
            ri e dei dipendenti degli enti pubblici, ha ritenuto sussistente la giurisdizione della Corte dei

            Conti ogniqualvolta venissero impiegate risorse pubbliche da parte di un ente avente  natura

            pubblica, indipendentemente dal tipo di attività posta in essere. L’ambito di competenza del

            giudice contabile era, dunque, delimitato dalla presenza e dall’utilizzo da parte dell’ente in que-
            stione e del soggetto agente di risorse pubbliche.

                  Sempre la Corte di Cassazione, però, chiamata a pronunciarsi circa la giurisdizione sugli

            enti pubblici economici (e dunque sui loro funzionari ed amministratori) ha ritenuto che questa
            spettasse al giudice ordinario .
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                  L’applicazione pratica di tale principio ha portato a pronunce a volte paradossali, ritenen-

            do, ad esempio, che il ricevimento di tangenti da parti di dipendenti di enti pubblici economici

            fosse atto rientrante nell’ordinaria gestione imprenditoriale dell’azienda e, come tale, fosse sog-

            getto alla giurisdizione del giudice ordinario. In questo modo era completamente esclusa la più
            incisiva azione del giudice contabile, non solo in termini di risarcimento del danno materiale,

            ma anche per quelli all’immagine dell’ente.

                  Per molto tempo il giudice contabile ha rivendicato la giurisdizione anche su questi di-
            pendenti alla luce del principio secondo cui tutto ciò che ha a che fare con l’utilizzo di risorse

            pubbliche sia di sua competenza. Negli ultimi anni, però, si è conformato alla decisione della

            Corte di Cassazione, recependo la distinzione tra responsabilità dell’agente riconducibile ad ille-

            citi compiuti nello svolgimento dell’attività economica privatistica d’impresa (con competenza
            del giudice ordinario) e quelli commessi nello svolgimento di funzioni pubbliche (con compe-

            tenza del giudice contabile).

                  Nonostante l’univocità dell’orientamento espresso dalla Cassazione, alcune Procure re-

            gionali e Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti hanno però continuato a mantenere dei
            dubbi circa tali considerazioni e ne hanno proposto una lettura differente.

                  Cosicché la Corte di Cassazione, nei primi anni Duemila, ha rimodulato l’orientamento

            inizialmente seguito. Con l’ordinanza n. 19667 del 22 dicembre 2003 è stata, infatti, affermata la

            37   Cass. civ., sez. un., 2 marzo 1982, n. 1282.

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