Page 24 - Quaderno 2017-8
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La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che l’atto di costituzione in mora valido, ai fini
dell’interruzione della prescrizione, deve esprimere la volontà del titolare (l’ente pubblico dan-
neggiato o il Procuratore regionale della Corte dei Conti, entrambi legittimati attivi) di far valere
il diritto connesso al supposto comportamento illecito e al conseguente danno, che deve essere
indicato in modo specifico ed idoneo a consentire al presunto debitore un’esatta identificazione
della richiesta. Sempre la giurisprudenza ha inoltre affermato che si configurano quali atti inter-
ruttivi della prescrizione anche la notifica dell’invito a dedurre e la costituzione di parte civile in
sede penale.
3. La responsabilità amministrativa: natura e funzione
Il codice civile regolamenta i diritti e gli obblighi del prestatore di lavoro (art. 2104 e se-
guenti), senza prevedere alcuna deroga rispetto ai principi generali in materia di responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale disciplinati dal codice stesso.
Tutto ciò porta alla conseguenza che il dipendente che cagiona un danno durante la pre-
stazione della sua attività lavorativa a cose o persone ne risponde direttamente (e in alcuni casi
ne risponde anche il datore di lavoro). Analogamente, in linea di principio, possiamo affermare
che anche il dipendente o il funzionario pubblico siano responsabili nei confronti
dell’amministrazione di appartenenza per il danno che possono arrecare a quest’ultima.
A questo proposito va ricordato il già citato art. 28 della Costituzione che disciplina la
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responsabilità del funzionario e dell’Amministrazione per i danni cagionati a terzi, prevedendo
la responsabilità diretta del dipendente pubblico e una concorrente responsabilità
dell’Amministrazione al solo fine di garantire al terzo danneggiato il ristoro del danno subito.
Qualora l’Amministrazione risarcisca il terzo danneggiato può, però, rivalersi nei confronti del
funzionario danneggiante, secondo quanto previsto dall’art. 22 del Testo Unico delle disposi-
zioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato .
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26 Art. 28 Cost.: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.
27 Art. 22 Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato: “L’impiegato che,
nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell’art.
23 è personalmente obbligato a risarcirlo. L’azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con
l’azione diretta nei confronti dell’Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico,
sussista anche la responsabilità dello Stato. L’amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si
rivale agendo contro quest’ultimo a norma degli articoli 18 e 19. Contro l’impiegato addetto alla conduzione di autoveicoli o di
altri mezzi meccanici l’azione dell’Amministrazione è ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave”.
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