Page 20 - Quaderno 2017-8
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In particolare, la responsabilità amministrativa in senso stretto va distinta dalla responsa-

            bilità contabile. Quest’ultima è quella particolare responsabilità patrimoniale in cui possono in-
            correre solo alcuni pubblici dipendenti, ovvero gli agenti contabili, qualifica ex lege spettante ai

            soggetti che hanno il maneggio di denaro o di altri valori dello Stato o la materiale disponibilità

            di beni.

                  Tale qualifica spetta segnatamente:
                  a) agli agenti della riscossione o esattori, incaricati di riscuotere le entrate;

                  b) agli agenti pagatori o tesorieri, incaricati della custodia del denaro e dell’esecuzione dei

                     pagamenti;

                  c) agli agenti consegnatari, incaricati della conservazione di generi, oggetti e materie ap-
                     partenenti alla P.A.

                  Gli agenti contabili rispondono patrimonialmente per la mera discrasia esistente (per di-

            fetto) tra la quantità di beni o denaro a proprio carico (quantità di diritto) e la quantità realmen-
            te esistente (quantità di fatto): la mera deficienza numerica o qualitativa dei beni o valori custo-

            diti o gestiti comporta la responsabilità dell’agente, sul quale grava quindi l’onere di dimostrare

            che la sottrazione non è a lui imputabile a titolo di dolo o colpa grave o che si sia verificata per

            caso fortuito o forza maggiore. In altre parole, a differenza della responsabilità amministrativa

            in senso stretto, in cui è la pubblica accusa a dover dimostrare la colpevolezza del presunto au-
            tore del danno all’erario, per la responsabilità contabile tale colpevolezza si presume. Il peculia-

            re regime della responsabilità contabile è stato da taluni ricondotto al meccanismo della “pre-

            sunzione di colpa”, da altri alla cosiddetta culpa in re ipsa, mentre altri autori parlano di mera in-
            versione dell’onere della prova. Non sono infine mancati tentativi di avvicinamento di tale re-

            sponsabilità alle previsioni civilistiche della responsabilità da inadempimento contrattuale (art.

            1218 c.c., che presuppone la colpevolezza) o del depositario (art. 1766 ss. c.c.).






               La responsabilità dei funzionari predetti non cessa per effetto della registrazione o dell’applicazione del visto da parte della Corte
               dei conti sugli atti d’impegno e sui titoli di spesa.
               Gli ordinatori secondari di spese pagabili in base a ruoli e ogni altro funzionario ordinatore di spese e pagamenti, sono personal-
               mente responsabili dell’esattezza della liquidazione delle spese e dei relativi ordini di pagamento, come pure della regolarità dei
               documenti e degli atti presentati dai creditori.
               Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, compresi quelli dell’ordine giudiziario e specialmente quelli a cui è commesso il ri-
               scontro e la verificazione delle casse e dei magazzini, debbono rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti
               dallo Stato”.
            15   Art. 82 r.d. n. 2440 del 18 novembre 1923: “L’impiegato che per azione o omissione, anche solo colposa, nell’esercizio delle
               sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo.
               Quando l’azione o omissione è dovuta al fatto di più impiegati, ciascuno risponde per la parte che vi ha presa, tenuto conto delle
               attribuzioni e dei doveri del suo ufficio, tranne che dimostri di aver agito per ordine superiore che era obbligato ad eseguire”.

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