Page 20 - Quaderno 2017-8
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In particolare, la responsabilità amministrativa in senso stretto va distinta dalla responsa-
bilità contabile. Quest’ultima è quella particolare responsabilità patrimoniale in cui possono in-
correre solo alcuni pubblici dipendenti, ovvero gli agenti contabili, qualifica ex lege spettante ai
soggetti che hanno il maneggio di denaro o di altri valori dello Stato o la materiale disponibilità
di beni.
Tale qualifica spetta segnatamente:
a) agli agenti della riscossione o esattori, incaricati di riscuotere le entrate;
b) agli agenti pagatori o tesorieri, incaricati della custodia del denaro e dell’esecuzione dei
pagamenti;
c) agli agenti consegnatari, incaricati della conservazione di generi, oggetti e materie ap-
partenenti alla P.A.
Gli agenti contabili rispondono patrimonialmente per la mera discrasia esistente (per di-
fetto) tra la quantità di beni o denaro a proprio carico (quantità di diritto) e la quantità realmen-
te esistente (quantità di fatto): la mera deficienza numerica o qualitativa dei beni o valori custo-
diti o gestiti comporta la responsabilità dell’agente, sul quale grava quindi l’onere di dimostrare
che la sottrazione non è a lui imputabile a titolo di dolo o colpa grave o che si sia verificata per
caso fortuito o forza maggiore. In altre parole, a differenza della responsabilità amministrativa
in senso stretto, in cui è la pubblica accusa a dover dimostrare la colpevolezza del presunto au-
tore del danno all’erario, per la responsabilità contabile tale colpevolezza si presume. Il peculia-
re regime della responsabilità contabile è stato da taluni ricondotto al meccanismo della “pre-
sunzione di colpa”, da altri alla cosiddetta culpa in re ipsa, mentre altri autori parlano di mera in-
versione dell’onere della prova. Non sono infine mancati tentativi di avvicinamento di tale re-
sponsabilità alle previsioni civilistiche della responsabilità da inadempimento contrattuale (art.
1218 c.c., che presuppone la colpevolezza) o del depositario (art. 1766 ss. c.c.).
La responsabilità dei funzionari predetti non cessa per effetto della registrazione o dell’applicazione del visto da parte della Corte
dei conti sugli atti d’impegno e sui titoli di spesa.
Gli ordinatori secondari di spese pagabili in base a ruoli e ogni altro funzionario ordinatore di spese e pagamenti, sono personal-
mente responsabili dell’esattezza della liquidazione delle spese e dei relativi ordini di pagamento, come pure della regolarità dei
documenti e degli atti presentati dai creditori.
Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, compresi quelli dell’ordine giudiziario e specialmente quelli a cui è commesso il ri-
scontro e la verificazione delle casse e dei magazzini, debbono rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti
dallo Stato”.
15 Art. 82 r.d. n. 2440 del 18 novembre 1923: “L’impiegato che per azione o omissione, anche solo colposa, nell’esercizio delle
sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo.
Quando l’azione o omissione è dovuta al fatto di più impiegati, ciascuno risponde per la parte che vi ha presa, tenuto conto delle
attribuzioni e dei doveri del suo ufficio, tranne che dimostri di aver agito per ordine superiore che era obbligato ad eseguire”.
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