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del danno cagionato dall’impiegato nell’esercizio delle sue funzioni) e il R.D. 1214 del 1934 (che
radica la giurisdizione presso la Corte dei Conti).
La responsabilità amministrativa trova oggi la sua compiuta disciplina nelle leggi n. 19 e 20
del gennaio 1994, novellate dalla legge n. 639 del 20 dicembre 1996 che ha apportato significa-
tive modifiche alla materia, nonché al funzionamento della Corte dei Conti. Detta normativa ha
unificato il regime sostanziale della materia, che in precedenza trovava la sua fonte in testi di-
stinti a seconda dell’appartenenza dei dipendenti (amministrazioni statali, enti locali, USL, enti
pubblici non statali), sancendo la competenza giurisdizionale per tutti della Corte dei Conti.
Tra le principali novità introdotte con la riforma del 1996 occorre ricordare l’estensione
delle regole per la responsabilità amministrativa anche ai casi di danno arrecato ad amministra-
zione diversa da quella di appartenenza , oltre che la definizione stessa della responsabilità am-
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ministrativa. All’articolo 1 di detta legge, infatti, si afferma che: “La responsabilità dei soggetti sotto-
posti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e
alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabilità delle scelte discrezionali”.
La disciplina è stata aggiornata nell’ultimo decennio mediante l’introduzione, ad opera del-
la L. 97/2001, della responsabilità per danno erariale nei casi di sentenza irrevocabile di con-
danna per reati contro la pubblica amministrazione, la quale va trasmessa al Procuratore presso
la Corte dei Conti per gli accertamenti patrimoniali del caso.
Successive “limature” legislative sono poi intervenute direttamente o indirettamente su tali
norme di base: si pensi all’ articolo 17, commi 30-ter e quater, lettera a, del D.L. 78/2009, come
modificato dall’ articolo 1, comma 1, lettera c, del D.L. 103/2009, volgarmente noto come “lo-
do Bernardo” o ancora all’art.1, commi 12 , 44 e 62 della legge anticorruzione n. 190/2012.
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6 Si è reso perseguibile il cosiddetto “danno obliquo”, ossia quello patito da una amministrazione diversa da quel-
la di appartenenza, facendo in modo che venissero assoggettati a tale responsabilità non solo i pubblici dipen-
denti, ma anche tutti coloro che fossero investiti dello svolgimento continuativo di un’attività nei confronti del-
la P.A., venendo inseriti nella struttura pubblica e sottoposti a norme sull’esercizio dell’attività medesima.
7 Art. 1, comma 1, lett. c, D.L. 103/2009: “Le procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini
dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente san-
zionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei
modi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al
comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale”.
8 Art. 1, comma 12, L. 190/2012: “In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato
con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi
dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che
per il danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai
commi 9 e 10 del presente articolo; b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano”.
9 Art. 1, comma 44, L. 190/2012: “La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi
all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì ri-
levante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla viola-
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